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Quotidiano Giuridico
La carriera ritrovata e il concorso smarrito
24/08/2026 - La Legge n. 119/2026 ridisegna l'accesso alla carriera dirigenziale e il sistema di valutazione nel lavoro pubblico: merito dichiarato, rischi di cooptazione e dubbi di costituzionalità
Permesso di costruire: quando l'inizio dei lavori evita la decadenza
24/08/2026 -
La nozione di “inizio dei lavori”, rilevante ai fini dell’impedimento della decadenza del permesso di costruire, non può essere intesa in senso meramente formale o documentale, ma richiede l’esecuzione di opere concretamente rivelatrici della seria ed effettiva volontà del titolare di dare corso all’intervento assentito. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14 luglio 2026, n. 5649.
Nessun rimborso al notaio che paga imposta registro senza consenso dei contraenti
24/08/2026 -
Secondo quanto statuito dalla Cassazione civile, ordinanza n. 18614/2026 nel caso in cui il notaio rogante un atto provveda, in quanto obbligato solidale, al pagamento della relativa imposta di registro senza che ci sia stato il consenso dei soggetti contraenti e, successivamente, gliene richieda il rimborso, questi ultimi possono opporgli le ragioni che avrebbe potuto formulare all’amministrazione nei confronti della quale il pagamento del notaio, senza sua opposizione, definisce strutturalmente il rapporto tributario avendo recuperato il credito.
IPSOA Quotidiano
Sequestro e confisca di criptovalute: le chiavi crittografiche vanno al Fondo Unico Giustizia
24/08/2026 - Dopo i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva (UE) n. 20241260" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000962279SOMM">direttiva (UE) n. 2024/1260</a>, riguardante il recupero e la confisca dei beni, in sostituzione della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva n. 201442UE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000798678SOMM">direttiva n. 2014/42/UE</a>, attende l’approvazione definitiva. Il Titolo IV del decreto, <a target="_blank" title="approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/15/confisca-beni-primo-via-libera-decreto-attuativo-nuove-regole-criptovalute">approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2026</a>, detta la disciplina del sequestro e della confisca delle cripto-attività, fondata sul trasferimento del controllo delle chiavi crittografiche al Fondo Unico Giustizia, al fine di garantire l’effettività della misura cautelare reale nei confronti dei beni digitali. Dopo i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) n. 2024/1260, riguardante il recupero e la confisca dei beni, in sostituzione della direttiva n. 2014/42/UE, attende l’approvazione definitiva. Il Titolo IV del decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2026, detta la disciplina del sequestro e della confisca delle cripto-attività, fondata sul trasferimento del controllo delle chiavi crittografiche al Fondo Unico Giustizia, al fine di garantire l’effettività della misura cautelare reale nei confronti dei beni digitali.
Derivati e rischio fiscale: quando la sostanza economica supera le rigidità contabili
24/08/2026 - Nella prassi ci si trova spesso a gestire il disallineamento tra la rigida classificazione contabile dei derivati (<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a>/<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 32" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842780SOMM">OIC 32</a>) e la loro rilevanza tributaria ai fini IRES. Dinanzi al frequente declassamento degli strumenti per onerosità dei test di efficacia, si assiste a un’apertura nella <a target="_blank" title="risposta a interpello n. 122 del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/16/deducibilita-ires-componenti-negativi-valutazione-derivati-non-copertura-requisito-inerenza">risposta a interpello n. 122 del 2026</a>: l'Agenzia delle Entrate, privilegiando la sostanza economica, sancisce che la dimostrata inerenza gestionale (c.d. copertura economica) garantisce la deducibilità dei componenti negativi, superando le preclusioni formali dell'Hedge Accounting. Nella prassi ci si trova spesso a gestire il disallineamento tra la rigida classificazione contabile dei derivati (IFRS 9/OIC 32) e la loro rilevanza tributaria ai fini IRES. Dinanzi al frequente declassamento degli strumenti per onerosità dei test di efficacia, si assiste a un’apertura nella risposta a interpello n. 122 del 2026: l'Agenzia delle Entrate, privilegiando la sostanza economica, sancisce che la dimostrata inerenza gestionale (c.d. copertura economica) garantisce la deducibilità dei componenti negativi, superando le preclusioni formali dell'Hedge Accounting.
Rimborso spese di istruzione nell'interesse dei familiari: in quali casi
24/08/2026 - Con la risposta a interpello n. 159 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alle spese di istruzione rimborsate, il dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire di altra agevolazione fiscale, in applicazione dei principi generali in base ai quali la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall'imposta lorda è possibile nella misura in cui gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Con la risposta a interpello n. 159 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alle spese di istruzione rimborsate, il dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire di altra agevolazione fiscale, in applicazione dei principi generali in base ai quali la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall'imposta lorda è possibile nella misura in cui gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Procedure concorsuali: invio dei dati in XML per le prestazioni del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro
24/08/2026 - Con il <a target="_blank" class="rich-legge" title="messaggio n. 2601 del 10 agosto 2026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001010556SOMM">messaggio n. 2601 del 10 agosto 2026</a>, l’INPS introduce una nuova modalità di trasmissione delle dichiarazioni dei responsabili delle procedure concorsuali e delle domande relative alla liquidazione della quota di TFR prevista dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 43-bis" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000868357ART243">articolo 43-bis</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 1092018" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000868357SOMM">D.L. n. 109/2018</a>. Le dichiarazioni mediante i moduli SR52 e SR95, nonché le domande telematiche per la liquidazione della quota di TFR, devono ora essere trasmesse esclusivamente in modalità massiva tramite file XML, con conseguente superamento delle precedenti modalità di acquisizione. L’Istituto ha infatti disposto la dismissione sia del servizio web per l’acquisizione online sia del servizio disponibile sulla intranet per l’acquisizione interna da parte degli operatori INPS. Il nuovo sistema di acquisizione dei file XML consente inoltre di consultare le dichiarazioni e le domande già trasmesse, indipendentemente dalla modalità con cui erano state originariamente presentate. Le indicazioni tecniche per la predisposizione dei file sono disponibili nelle specifiche schede di servizio pubblicate sul portale INPS. Con il messaggio n. 2601 del 10 agosto 2026, l’INPS introduce una nuova modalità di trasmissione delle dichiarazioni dei responsabili delle procedure concorsuali e delle domande relative alla liquidazione della quota di TFR prevista dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018. Le dichiarazioni mediante i moduli SR52 e SR95, nonché le domande telematiche per la liquidazione della quota di TFR, devono ora essere trasmesse esclusivamente in modalità massiva tramite file XML, con conseguente superamento delle precedenti modalità di acquisizione. L’Istituto ha infatti disposto la dismissione sia del servizio web per l’acquisizione online sia del servizio disponibile sulla intranet per l’acquisizione interna da parte degli operatori INPS. Il nuovo sistema di acquisizione dei file XML consente inoltre di consultare le dichiarazioni e le domande già trasmesse, indipendentemente dalla modalità con cui erano state originariamente presentate. Le indicazioni tecniche per la predisposizione dei file sono disponibili nelle specifiche schede di servizio pubblicate sul portale INPS.
Pensioni pubbliche: verifica reddituale e recupero su quattordicesima superstiti
24/08/2026 - Con il messaggio n. 2608 del 10 agosto 2026, l’INPS rende noti gli esiti e le modalità operative della verifica reddituale sulle prestazioni collegate al reddito erogate in via provvisoria nel 2024 ai pensionati della Gestione pubblica, con particolare riferimento alla quattordicesima e ai limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti. Il controllo è finalizzato a consolidare il diritto e la misura delle prestazioni sulla base dei redditi effettivamente percepiti e a individuare le eventuali somme corrisposte in eccedenza. In presenza di indebiti, il recupero sarà avviato centralmente da dicembre 2026 per la quattordicesima e da gennaio 2027 per le pensioni ai superstiti, mediante trattenute sulla pensione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Gli interessati riceveranno una specifica comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R e avranno 30 giorni dalla notifica per rivolgersi alla Struttura territoriale INPS competente e presentare la documentazione utile all’eventuale rettifica della situazione reddituale accertata. Con il messaggio n. 2608 del 10 agosto 2026, l’INPS rende noti gli esiti e le modalità operative della verifica reddituale sulle prestazioni collegate al reddito erogate in via provvisoria nel 2024 ai pensionati della Gestione pubblica, con particolare riferimento alla quattordicesima e ai limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti. Il controllo è finalizzato a consolidare il diritto e la misura delle prestazioni sulla base dei redditi effettivamente percepiti e a individuare le eventuali somme corrisposte in eccedenza. In presenza di indebiti, il recupero sarà avviato centralmente da dicembre 2026 per la quattordicesima e da gennaio 2027 per le pensioni ai superstiti, mediante trattenute sulla pensione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Gli interessati riceveranno una specifica comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R e avranno 30 giorni dalla notifica per rivolgersi alla Struttura territoriale INPS competente e presentare la documentazione utile all’eventuale rettifica della situazione reddituale accertata.
Pensioni: aggiornato il simulatore Pensami con le novità 2026
24/08/2026 - Con il messaggio n. 2612 del 12 agosto 2026, l’INPS comunica il rilascio della nuova versione di “Pensami” (PENSione A MIsura), il simulatore che consente agli utenti di conoscere i possibili scenari pensionistici sulla base dei dati anagrafici e contributivi inseriti, senza necessità di registrazione. Il servizio è stato aggiornato alle principali novità normative in materia previdenziale introdotte, da ultimo, dalla legge di Bilancio 2026, comprese quelle relative all’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. Sono state inoltre implementate le funzioni informative “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”, con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle caratteristiche delle diverse forme di pensionamento. Con il messaggio n. 2612 del 12 agosto 2026, l’INPS comunica il rilascio della nuova versione di “Pensami” (PENSione A MIsura), il simulatore che consente agli utenti di conoscere i possibili scenari pensionistici sulla base dei dati anagrafici e contributivi inseriti, senza necessità di registrazione. Il servizio è stato aggiornato alle principali novità normative in materia previdenziale introdotte, da ultimo, dalla legge di Bilancio 2026, comprese quelle relative all’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. Sono state inoltre implementate le funzioni informative “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”, con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle caratteristiche delle diverse forme di pensionamento.
Micro e piccole imprese: l'OIC avvia la consultazione sulla bozza di Principio Contabile
07/08/2026 - L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027. L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027.
Correzione errori contabili: una soluzione di compromesso
06/08/2026 - Con la circolare n. 20 del 2026 Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 732022" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000928562SOMM">D.L. n. 73/2022</a> e modificata - con una soluzione di compromesso - dal <a target="_blank" title="correttivo IRPEF-IRES del 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">correttivo IRPEF-IRES del 2025</a>: infatti, a fronte di una limitazione particolarmente incisiva sul piano quantitativo (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il profilo temporale (non riconoscendo fiscalmente le correzioni contabili effettuate oltre l’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore), la disciplina innovata consente alle imprese di poter operare all’interno di una cornice normativa meglio definita. Con la circolare n. 20 del 2026 Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dal D.L. n. 73/2022 e modificata - con una soluzione di compromesso - dal correttivo IRPEF-IRES del 2025: infatti, a fronte di una limitazione particolarmente incisiva sul piano quantitativo (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il profilo temporale (non riconoscendo fiscalmente le correzioni contabili effettuate oltre l’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore), la disciplina innovata consente alle imprese di poter operare all’interno di una cornice normativa meglio definita.
Assirevi, Documento di Ricerca n. 264
04/08/2026 - Le attività richieste al revisore a seguito delle modifiche apportate all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 123-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000104465ART299">art. 123-bis</a>, commi 2 e 4, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000104465SOMM">D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58</a> da parte del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001002272SOMM">D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47</a>. Le attività richieste al revisore a seguito delle modifiche apportate all’art. 123-bis, commi 2 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 da parte del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.
Idrogeno di origine rinnovabile: definito il meccanismo di sostegno per i settori industriali e traporti
24/08/2026 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto 5 giugno 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026, definisce il meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile destinato ai trasporti e ai settori industriali. Il contributo è riconosciuto agli impianti collocati in posizione utile nelle graduatorie, con esclusioni legate a condizioni economiche, interdittive, antimafia e cause ostative previste dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 362023" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000941816SOMM">D.Lgs. n. 36/2023</a>. L’accesso avviene tramite procedure competitive basate su contingenti di producibilità annua, con selezione delle offerte secondo criteri di prezzo e competitività. Dopo l’aggiudicazione, i beneficiari devono presentare cauzione definitiva pari al 5% dell’investimento. Il contributo è calcolato sulla quantità minore tra idrogeno prodotto e consumato, con aggiornamenti del prezzo legati all’inflazione e, per l’elettrolisi, al mercato elettrico. L’erogazione è mensile per quindici anni; la rinuncia comporta l’escussione progressiva della cauzione. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto 5 giugno 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026, definisce il meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile destinato ai trasporti e ai settori industriali. Il contributo è riconosciuto agli impianti collocati in posizione utile nelle graduatorie, con esclusioni legate a condizioni economiche, interdittive, antimafia e cause ostative previste dal D.Lgs. n. 36/2023. L’accesso avviene tramite procedure competitive basate su contingenti di producibilità annua, con selezione delle offerte secondo criteri di prezzo e competitività. Dopo l’aggiudicazione, i beneficiari devono presentare cauzione definitiva pari al 5% dell’investimento. Il contributo è calcolato sulla quantità minore tra idrogeno prodotto e consumato, con aggiornamenti del prezzo legati all’inflazione e, per l’elettrolisi, al mercato elettrico. L’erogazione è mensile per quindici anni; la rinuncia comporta l’escussione progressiva della cauzione.
“Scoperta imprenditoriale II”: termini e modalità di presentazione delle domande per il 2026
24/08/2026 - Firmato il decreto direttoriale del MIMIT 6 agosto 2026, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande per le agevolazioni previste dal piano “Scoperta imprenditoriale II". La misura mette a disposizione oltre 505 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle Regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente o con nuove traiettorie tecnologiche emergenti. Le domande potranno essere precompilate dal 24 settembre 2026 e presentate dal 7 ottobre 2026 tramite la piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile. I progetti dovranno puntare a un avanzamento tecnologico significativo, attraverso l’impiego di tecnologie abilitanti fondamentali, con ricadute su prodotti, processi e servizi. Le agevolazioni combinano un finanziamento agevolato al 40% con contributi a fondo perduto modulati in base alla dimensione dell’impresa: fino al 40% per le piccole, 35% per le medie, 30% per le grandi e fino al 60% per gli enti di ricerca, nel rispetto del principio DNSH. Firmato il decreto direttoriale del MIMIT 6 agosto 2026, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande per le agevolazioni previste dal piano “Scoperta imprenditoriale II". La misura mette a disposizione oltre 505 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle Regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente o con nuove traiettorie tecnologiche emergenti. Le domande potranno essere precompilate dal 24 settembre 2026 e presentate dal 7 ottobre 2026 tramite la piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile. I progetti dovranno puntare a un avanzamento tecnologico significativo, attraverso l’impiego di tecnologie abilitanti fondamentali, con ricadute su prodotti, processi e servizi. Le agevolazioni combinano un finanziamento agevolato al 40% con contributi a fondo perduto modulati in base alla dimensione dell’impresa: fino al 40% per le piccole, 35% per le medie, 30% per le grandi e fino al 60% per gli enti di ricerca, nel rispetto del principio DNSH.
PNRR 2026: nuove regole e fondi nella legge di conversione
24/08/2026 - La <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 7 agosto 2026, n. 152" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001011198SOMM">legge 7 agosto 2026, n. 152</a>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026, di conversione in legge, con modificazioni, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001007274SOMM">decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107</a>, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti è in vigore dal 21 agosto 2026. La legge si caratterizza per un forte orientamento operativo: accelerazione delle procedure, sostegno agli enti territoriali, rafforzamento della governance PNRR, misure emergenziali in ambito idrico e sanitario, interventi mirati su trasporti, cultura e infrastrutture strategiche. Le disposizioni puntano a garantire continuità attuativa e capacità amministrativa in una fase cruciale di completamento degli obiettivi PNRR. La legge 7 agosto 2026, n. 152, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti è in vigore dal 21 agosto 2026. La legge si caratterizza per un forte orientamento operativo: accelerazione delle procedure, sostegno agli enti territoriali, rafforzamento della governance PNRR, misure emergenziali in ambito idrico e sanitario, interventi mirati su trasporti, cultura e infrastrutture strategiche. Le disposizioni puntano a garantire continuità attuativa e capacità amministrativa in una fase cruciale di completamento degli obiettivi PNRR.
Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi: nuove regole BCE per il trattamento dei dati personali
24/08/2026 - La <a target="_blank" class="rich-legge" title="decisione (UE) 20261942" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010846SOMM">decisione (UE) 2026/1942</a> pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 14 agosto 2026, definisce ruoli e responsabilità della BCE e delle autorità nazionali competenti (ANC) quali contitolari del trattamento dei dati personali nell’ambito della vigilanza prudenziale degli enti creditizi. La disciplina si applica ai principali compiti di vigilanza, tra cui verifiche di idoneità, autorizzazioni, vigilanza corrente, misure amministrative e sanzioni, ispezioni in loco e supervisione dei soggetti meno significativi. Per ciascun compito, gli allegati specificano finalità, basi giuridiche, categorie di dati e interessati. Restano esclusi i trattamenti relativi alle segnalazioni di violazioni e quelli svolti dalle ANC su basi giuridiche diverse dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 10242013" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000791147SOMM">regolamento (UE) 1024/2013</a>. La decisione non incide sugli atti dell’Unione che regolano la trasmissione delle informazioni di vigilanza dalla BCE ad autorità e istituzioni europee e nazionali. La decisione (UE) 2026/1942 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 14 agosto 2026, definisce ruoli e responsabilità della BCE e delle autorità nazionali competenti (ANC) quali contitolari del trattamento dei dati personali nell’ambito della vigilanza prudenziale degli enti creditizi. La disciplina si applica ai principali compiti di vigilanza, tra cui verifiche di idoneità, autorizzazioni, vigilanza corrente, misure amministrative e sanzioni, ispezioni in loco e supervisione dei soggetti meno significativi. Per ciascun compito, gli allegati specificano finalità, basi giuridiche, categorie di dati e interessati. Restano esclusi i trattamenti relativi alle segnalazioni di violazioni e quelli svolti dalle ANC su basi giuridiche diverse dal regolamento (UE) 1024/2013. La decisione non incide sugli atti dell’Unione che regolano la trasmissione delle informazioni di vigilanza dalla BCE ad autorità e istituzioni europee e nazionali.
Punto di Accesso Unico Europeo: ESMA aggiorna i criteri di ricerca, sicurezza e integrità delle informazioni
24/08/2026 - Il regolamento delegato (UE) 2026/971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 19 agosto 2026, integra la <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva 2004109CE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000214766SOMM">direttiva 2004/109/CE</a> definendo le norme tecniche per l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione tramite l’ESAP(European Single Access Point, Punto di Accesso Unico Europeo), gestito dall’ESMA come punto di accesso centralizzato alle informazioni pubbliche su imprese, mercati finanziari e sostenibilità . L’ESMA assicura criteri di ricerca uniformi, sicurezza e integrità dei flussi informativi tra ESAP e i meccanismi ufficialmente stabiliti. Questi ultimi devono utilizzare protocolli Internet sicuri, garantire la disponibilità della connessione per almeno il 97% del tempo mensile e trasmettere le informazioni tramite trasferimento di file. Sono inoltre tenuti a fornire tempestivamente informazioni, metadati e versioni linguistiche dei documenti, senza costi per l’ESMA, nel rispetto dei formati e delle classificazioni stabiliti dai <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamenti di esecuzione 20251338" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000985887SOMM">regolamenti di esecuzione 2025/1338</a> e 2025/1339. Il regolamento delegato (UE) 2026/971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 19 agosto 2026, integra la direttiva 2004/109/CE definendo le norme tecniche per l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione tramite l’ESAP(European Single Access Point, Punto di Accesso Unico Europeo), gestito dall’ESMA come punto di accesso centralizzato alle informazioni pubbliche su imprese, mercati finanziari e sostenibilità . L’ESMA assicura criteri di ricerca uniformi, sicurezza e integrità dei flussi informativi tra ESAP e i meccanismi ufficialmente stabiliti. Questi ultimi devono utilizzare protocolli Internet sicuri, garantire la disponibilità della connessione per almeno il 97% del tempo mensile e trasmettere le informazioni tramite trasferimento di file. Sono inoltre tenuti a fornire tempestivamente informazioni, metadati e versioni linguistiche dei documenti, senza costi per l’ESMA, nel rispetto dei formati e delle classificazioni stabiliti dai regolamenti di esecuzione 2025/1338 e 2025/1339.
Codice del Terzo Settore: esclusi ordini, collegi professionali ed enti controllati
24/08/2026 - La Nota n. 13041 del 14 agosto 2026 del Ministero del Lavoro chiarisce l’applicazione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 4" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436ART22">art. 4</a>, comma 2, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="Codice del Terzo settore" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436SOMM">Codice del Terzo settore</a> alle fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali. Il Ministero conferma che ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici, ad appartenenza obbligatoria e con funzioni di tutela dell’interesse pubblico, e pertanto estranei al Terzo settore. Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. 752023" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000946084SOMM">D.L. 75/2023</a> non modifica tale qualificazione. Gli ordini non possono essere considerati associazioni professionali ai sensi della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 42013" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000779967SOMM">legge 4/2013</a>, riservata a enti privatistici a adesione volontaria. L’individuazione delle associazioni escluse dal RUNTS richiede una valutazione caso per caso dell’intero statuto, verificando finalità professionali o di rappresentanza economica. La Nota n. 13041 del 14 agosto 2026 del Ministero del Lavoro chiarisce l’applicazione dell’art. 4, comma 2, del Codice del Terzo settore alle fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali. Il Ministero conferma che ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici, ad appartenenza obbligatoria e con funzioni di tutela dell’interesse pubblico, e pertanto estranei al Terzo settore. Il D.L. 75/2023 non modifica tale qualificazione. Gli ordini non possono essere considerati associazioni professionali ai sensi della legge 4/2013, riservata a enti privatistici a adesione volontaria. L’individuazione delle associazioni escluse dal RUNTS richiede una valutazione caso per caso dell’intero statuto, verificando finalità professionali o di rappresentanza economica.
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