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Quotidiano Giuridico

AI nel legal marketing, perché a decidere il successo non è la tecnologia ma la gestione del cambiamento

01/09/2026 - Jacqueline Madarang racconta l'esperienza dello studio legale internazionale Bracewell LLP

Revoca della confisca: la domanda di restituzione implica anche la richiesta di riduzione in pristino?

01/09/2026 - La riduzione in pristino, se richiesta lite pendente, costituisce mera attività di precisazione della domanda (Cassazione n. 1785/2026)

Sentenza di non luogo a procedere all'esito di udienza predibattimentale: no al ricorso per cassazione

01/09/2026 - Il provvedimento è appellabile ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p. (Cassazione penale, ordinanza n. 20402/2026)

IPSOA Quotidiano

Componenti a efficacia pluriennale: il decreto Omnibus rivede i termini per l'accertamento

01/09/2026 - Per effetto delle modifiche introdotte dal <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="decreto Omnibus" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/24/correttivo-omnibus-gazzetta-ufficiale-modifiche-riforma-fiscale">decreto Omnibus</a> all’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="art. 43" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110003ART57">art. 43</a>, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="D.P.R. n. 6001973" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110003SOMM">D.P.R. n. 600/1973</a> (e all’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="art. 293" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010288ART465">art. 293</a>, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1412026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010288SOMM">D.Lgs. n. 141/2026</a> - <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Testo Unico adempimenti e accertamento" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/07/testo-unico-adempimenti-accertamento-1-gennaio-2027">Testo Unico adempimenti e accertamento</a>), è stato definitivamente superato l’indirizzo della Corte di Cassazione che aveva riconosciuto all’Amministrazione termini eccessivamente lunghi per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale: ai fini della decadenza, il termine iniziale decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, è stata dedotta una quota di tali componenti. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Omnibus all’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (e all’art. 293, D.Lgs. n. 141/2026 - Testo Unico adempimenti e accertamento), è stato definitivamente superato l’indirizzo della Corte di Cassazione che aveva riconosciuto all’Amministrazione termini eccessivamente lunghi per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale: ai fini della decadenza, il termine iniziale decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, è stata dedotta una quota di tali componenti. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Debiti IMU: responsabilità degli eredi pro quota già nell'avviso di accertamento

01/09/2026 - Può un ente locale notificare a ciascun coerede un avviso di accertamento IMU recante l’intero debito tributario del contribuente deceduto, sostenendo che la limitazione della responsabilità alla quota ereditaria opererà soltanto nella successiva fase della riscossione? La <a target="_blank" title="debiti-imu-responsabilita-degli-eredi-pro-quota-gia-nell-avviso-di-accertamento" href="/& pdf.ashx#126;/media/Quotidiano/2026/09/01/debiti-imu-responsabilita-degli-eredi-pro-quota-gia-nell-avviso-di-accertamento/26CgtLazio2686">Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XV, con la sentenza 4 maggio 2026, n. 2686</a>, offre una risposta netta: la natura parziaria dell’obbligazione ereditaria deve riflettersi già nella formazione dell’atto impositivo. Può un ente locale notificare a ciascun coerede un avviso di accertamento IMU recante l’intero debito tributario del contribuente deceduto, sostenendo che la limitazione della responsabilità alla quota ereditaria opererà soltanto nella successiva fase della riscossione? La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XV, con la sentenza 4 maggio 2026, n. 2686, offre una risposta netta: la natura parziaria dell’obbligazione ereditaria deve riflettersi già nella formazione dell’atto impositivo.

Tra le priorità politiche per l'anno 2027 il completamento della riforma fiscale

31/08/2026 - Nell’atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l'anno 2027, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricompreso il completamento della riforma fiscale attraverso l’emanazione dei provvedimenti attuativi con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali, ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti e promuovere un sistema tributario orientato alla crescita. Promuovere il miglioramento dei servizi ai contribuenti, la tax compliance e il contrasto all’evasione fiscale mediante il miglioramento della governance dell’Amministrazione finanziaria. Nell’atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l'anno 2027, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricompreso il completamento della riforma fiscale attraverso l’emanazione dei provvedimenti attuativi con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali, ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti e promuovere un sistema tributario orientato alla crescita. Promuovere il miglioramento dei servizi ai contribuenti, la tax compliance e il contrasto all’evasione fiscale mediante il miglioramento della governance dell’Amministrazione finanziaria.

Distacco per salvaguardia occupazionale: come funziona e quali sono le regole da rispettare

01/09/2026 - La legge di conversione del decreto Primo Maggio (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a> convertito in <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1122026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007292SOMM">legge n. 112/2026</a>) ha introdotto, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, il nuovo istituto del distacco per esigenze di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva. Una misura che, in deroga all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 30" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000157897ART31">art. 30</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 2762003" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000157897SOMM">D.Lgs. n. 276/2003</a>, prevede la possibilità di distaccare uno o più lavoratori anche in assenza dell’interesse proprio del distaccante ed anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non applicano il medesimo CCNL. Una deroga però soggetta al rispetto di alcuni “paletti”. Quali? La legge di conversione del decreto Primo Maggio (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026) ha introdotto, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, il nuovo istituto del distacco per esigenze di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva. Una misura che, in deroga all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede la possibilità di distaccare uno o più lavoratori anche in assenza dell’interesse proprio del distaccante ed anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non applicano il medesimo CCNL. Una deroga però soggetta al rispetto di alcuni “paletti”. Quali?

Trasformazione assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia: quali attenzioni per le lavoratrici madri?

01/09/2026 - La conversione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia può avere effetti rilevanti sulle lavoratrici madri il cui trattamento pensionistico è calcolato con il sistema contributivo. L’INPS, con il <a target="_blank" class="rich-legge" title="messaggio n. 21242026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007283SOMM">messaggio n. 2124/2026</a>, ha chiarito che il beneficio previsto per le madri dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000110062ART1">art. 1</a>, co. 40, lett. c), <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 3351995" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000110062SOMM">legge n. 335/1995</a>, non viene attribuito automaticamente al momento della trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia: deve essere richiesto dall’interessata entro un termine preciso. Quale? La conversione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia può avere effetti rilevanti sulle lavoratrici madri il cui trattamento pensionistico è calcolato con il sistema contributivo. L’INPS, con il messaggio n. 2124/2026, ha chiarito che il beneficio previsto per le madri dall’art. 1, co. 40, lett. c), legge n. 335/1995, non viene attribuito automaticamente al momento della trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia: deve essere richiesto dall’interessata entro un termine preciso. Quale?

TFR e crediti di lavoro: le rilevazioni ISTAT di luglio 2026

01/09/2026 - Con riferimento al mese di luglio 2026 è pari a 3,136358 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 12 agosto 2026, che ha stabilito in 103,1 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di luglio 2026 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro. Con riferimento al mese di luglio 2026 è pari a 3,136358 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 12 agosto 2026, che ha stabilito in 103,1 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di luglio 2026 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari: in GU le nuove disposizioni sul bilancio

28/08/2026 - Il provvedimento della Banca d’Italia del 5 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199/2026, introduce le nuove disposizioni sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Le regole entrano in vigore: dal 31 dicembre 2026 per gli emendamenti relativi ai nuovi requisiti di informativa derivanti dalle modifiche all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 7" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643068SOMM">IFRS 7</a>; dal 31 dicembre 2027 per gli ulteriori emendamenti, inclusi quelli connessi all’adozione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>.Dal 2027 sono abrogate le disposizioni del provvedimento del 17 novembre 2022, che continuano ad applicarsi ai bilanci 2026, integrate dagli aggiornamenti informativi su redditività complessiva, impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali, patrimonio e bilancio consolidato. Le nuove regole mirano ad allineare la rendicontazione degli intermediari IFRS all’evoluzione degli standard internazionali, rafforzando trasparenza e coerenza informativa. Il provvedimento della Banca d’Italia del 5 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199/2026, introduce le nuove disposizioni sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Le regole entrano in vigore: dal 31 dicembre 2026 per gli emendamenti relativi ai nuovi requisiti di informativa derivanti dalle modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7; dal 31 dicembre 2027 per gli ulteriori emendamenti, inclusi quelli connessi all’adozione dell’IFRS 18.Dal 2027 sono abrogate le disposizioni del provvedimento del 17 novembre 2022, che continuano ad applicarsi ai bilanci 2026, integrate dagli aggiornamenti informativi su redditività complessiva, impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali, patrimonio e bilancio consolidato. Le nuove regole mirano ad allineare la rendicontazione degli intermediari IFRS all’evoluzione degli standard internazionali, rafforzando trasparenza e coerenza informativa.

Micro e piccole imprese: l'OIC avvia la consultazione sulla bozza di Principio Contabile

07/08/2026 - L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027. L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027.

Correzione errori contabili: una soluzione di compromesso

06/08/2026 - Con la circolare n. 20 del 2026 Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 732022" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000928562SOMM">D.L. n. 73/2022</a> e modificata - con una soluzione di compromesso - dal <a target="_blank" title="correttivo IRPEF-IRES del 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">correttivo IRPEF-IRES del 2025</a>: infatti, a fronte di una limitazione particolarmente incisiva sul piano quantitativo (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il profilo temporale (non riconoscendo fiscalmente le correzioni contabili effettuate oltre l’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore), la disciplina innovata consente alle imprese di poter operare all’interno di una cornice normativa meglio definita. Con la circolare n. 20 del 2026 Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dal D.L. n. 73/2022 e modificata - con una soluzione di compromesso - dal correttivo IRPEF-IRES del 2025: infatti, a fronte di una limitazione particolarmente incisiva sul piano quantitativo (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il profilo temporale (non riconoscendo fiscalmente le correzioni contabili effettuate oltre l’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore), la disciplina innovata consente alle imprese di poter operare all’interno di una cornice normativa meglio definita.

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: in arrivo nuovi fondi per il 2026

31/08/2026 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2026 il decreto 28 luglio 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che programma le risorse destinate ai bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ per l’annualità 2026. Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+. Le misure sono finalizzate a sostenere la tutela della proprietà industriale e a rafforzare la competitività delle imprese attraverso il finanziamento di brevetti, modelli e marchi. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2026 il decreto 28 luglio 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che programma le risorse destinate ai bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ per l’annualità 2026. Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+. Le misure sono finalizzate a sostenere la tutela della proprietà industriale e a rafforzare la competitività delle imprese attraverso il finanziamento di brevetti, modelli e marchi.

Impianti di interesse strategico nazionale: chiarimenti sulle garanzie finanziarie

31/08/2026 - Il decreto‑legge 28 agosto 2026, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2026, introduce misure urgenti per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, intervenendo sull’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 208" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000401022ART209">art. 208</a>, comma 11, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 1522006" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000401022SOMM">d.lgs. 152/2006</a>. La nuova formulazione della lettera g) stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, mentre per le discariche restano applicabili le regole dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 14" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154686ART15">art. 14</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 362003" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154686SOMM">d.lgs. 36/2003</a>. Per le società in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, le garanzie possono essere prestate su base annuale, anche se l’autorizzazione ha durata superiore, e sono considerate conformi per il periodo di efficacia senza ulteriori previsioni contrattuali. Resta fermo che nessuna attività di discarica può essere svolta senza garanzia finanziaria. Il decreto‑legge 28 agosto 2026, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2026, introduce misure urgenti per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, intervenendo sull’art. 208, comma 11, del d.lgs. 152/2006. La nuova formulazione della lettera g) stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, mentre per le discariche restano applicabili le regole dell’art. 14 del d.lgs. 36/2003. Per le società in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, le garanzie possono essere prestate su base annuale, anche se l’autorizzazione ha durata superiore, e sono considerate conformi per il periodo di efficacia senza ulteriori previsioni contrattuali. Resta fermo che nessuna attività di discarica può essere svolta senza garanzia finanziaria.

NextGenerationEU: entro il 30 settembre 2026 le richieste di pagamento finali

31/08/2026 - La Commissione europea annuncia il raggiungimento della scadenza finale per l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dai Piani nazionali di ripresa e resilienza, segnando una tappa decisiva della risposta comune dell’UE alle crisi pandemica e geopolitica. Con NextGenerationEU nella fase conclusiva, l’attenzione si concentra sul completamento delle ultime tappe del dispositivo. La Commissione evidenzia il ruolo del dispositivo nel sostenere economie e cittadini, accelerare le transizioni verde e digitale e rafforzare la resilienza europea. Gli Stati membri possono presentare le richieste di pagamento finali fino al 30 settembre 2026, mentre tutti i pagamenti saranno conclusi entro il 31 dicembre 2026. Finora sono stati erogati 440 miliardi di euro, con ulteriori 133 miliardi disponibili entro fine anno. La Commissione europea annuncia il raggiungimento della scadenza finale per l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dai Piani nazionali di ripresa e resilienza, segnando una tappa decisiva della risposta comune dell’UE alle crisi pandemica e geopolitica. Con NextGenerationEU nella fase conclusiva, l’attenzione si concentra sul completamento delle ultime tappe del dispositivo. La Commissione evidenzia il ruolo del dispositivo nel sostenere economie e cittadini, accelerare le transizioni verde e digitale e rafforzare la resilienza europea. Gli Stati membri possono presentare le richieste di pagamento finali fino al 30 settembre 2026, mentre tutti i pagamenti saranno conclusi entro il 31 dicembre 2026. Finora sono stati erogati 440 miliardi di euro, con ulteriori 133 miliardi disponibili entro fine anno.

Qual è il ruolo del collegio sindacale nell'emersione tempestiva della crisi d'impresa

01/09/2026 - L'entrata in vigore del <a target="_blank" title="D.Lgs. n. 47/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/15/mercati-capitali-gu-riforma-organica">D.Lgs. n. 47/2026</a> ha rafforzato significativamente il ruolo dell'organo di controllo nell'ambito della governance societaria, attribuendogli una funzione sempre più centrale nella prevenzione della crisi d'impresa. La riforma, pur essendo nata nell'ambito del riordino della disciplina delle società di capitali e dei mercati finanziari, si coordina con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), consolidando il collegio sindacale quale presidio permanente della continuità aziendale e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi. Con quali conseguenze per il controllo d’impresa? L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026 ha rafforzato significativamente il ruolo dell'organo di controllo nell'ambito della governance societaria, attribuendogli una funzione sempre più centrale nella prevenzione della crisi d'impresa. La riforma, pur essendo nata nell'ambito del riordino della disciplina delle società di capitali e dei mercati finanziari, si coordina con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), consolidando il collegio sindacale quale presidio permanente della continuità aziendale e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi. Con quali conseguenze per il controllo d’impresa?

FIR digitale: chi, come e quando trasmettere i dati al RENTRI

01/09/2026 - A partire dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) diventa, per la generalità dei soggetti iscritti al RENTRI, la modalità ordinaria e obbligatoria di gestione della tracciabilità dei rifiuti lungo l'intera filiera. Le imprese devono, quindi, prepararsi per tempo per procedere nei loro adempimenti seguendo le regole del nuovo regime. Chi è tenuto a utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale? Quali sono gli adempimenti che devono seguire le imprese? Quali le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo dell’utilizzo del FIR digitale? A partire dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) diventa, per la generalità dei soggetti iscritti al RENTRI, la modalità ordinaria e obbligatoria di gestione della tracciabilità dei rifiuti lungo l'intera filiera. Le imprese devono, quindi, prepararsi per tempo per procedere nei loro adempimenti seguendo le regole del nuovo regime. Chi è tenuto a utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale? Quali sono gli adempimenti che devono seguire le imprese? Quali le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo dell’utilizzo del FIR digitale?

Tecnologie a zero emissioni nette: pubblicati gli orientamenti della Commissione UE

31/08/2026 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie C del 31 agosto 2026, la comunicazione C/2026/4623 della Commissione europea contenente gli orientamenti sull’applicazione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 25" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000965567ART113">articolo 25</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 20241735" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000965567SOMM">regolamento (UE) 2024/1735</a>, relativo alle tecnologie a zero emissioni nette. La comunicazione, non vincolante, fornisce indicazioni pratiche alle amministrazioni aggiudicatrici per valutare sostenibilità e resilienza negli appalti che includono tecnologie a zero emissioni nette, in coerenza con le <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttive 201423UE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000797606SOMM">direttive 2014/23/UE</a>, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Viene chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 25, che riguarda gli appalti e le concessioni aventi per oggetto prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, indipendentemente dal loro peso economico nell’appalto. Sono richiamate le soglie, le esclusioni e la disciplina dei lotti. L’articolo impone prescrizioni minime ambientali, requisiti di resilienza e almeno una prescrizione supplementare sociale, occupazionale, di cibersicurezza o consegna. Gli Stati membri possono introdurre ulteriori criteri diversi dal prezzo nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie C del 31 agosto 2026, la comunicazione C/2026/4623 della Commissione europea contenente gli orientamenti sull’applicazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735, relativo alle tecnologie a zero emissioni nette. La comunicazione, non vincolante, fornisce indicazioni pratiche alle amministrazioni aggiudicatrici per valutare sostenibilità e resilienza negli appalti che includono tecnologie a zero emissioni nette, in coerenza con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Viene chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 25, che riguarda gli appalti e le concessioni aventi per oggetto prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, indipendentemente dal loro peso economico nell’appalto. Sono richiamate le soglie, le esclusioni e la disciplina dei lotti. L’articolo impone prescrizioni minime ambientali, requisiti di resilienza e almeno una prescrizione supplementare sociale, occupazionale, di cibersicurezza o consegna. Gli Stati membri possono introdurre ulteriori criteri diversi dal prezzo nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

Novità e anteprime

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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