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Quotidiano Giuridico

Rinuncia all'eredità: alcune considerazioni dopo una recente pronuncia di legittimità

17/04/2026 -

La recentissima ordinanza della Cassazione civile n. 6803/2026, in tema di revoca tacita della rinuncia espressa in forma solenne all’eredità, consente una serie di riflessioni sull’istituto della rinuncia all’eredità.

Concorrenza sleale per contenuti generati dall'AI: l'utilizzo automatizzato di GenAI non scusa

17/04/2026 -

Il Tribunale di Pistoia ha emesso in data 19 marzo 2026 un interessante provvedimento cautelare relativo ad un caso di concorrenza sleale che ha interessato l'utilizzo di intelligenza artificiale generativa nel contesto dell'attività promozionale di un'impresa. La resistente, accusata di aver pubblicato sul proprio blog dei contenuti che includevano riferimenti ai testimonial contrattualizzati dalla ricorrente ed ai segni distintivi di quest’ultima, ha invocato a propria difesa la natura automatizzata dei contenuti, generati da un sistema di intelligenza artificiale integrato nella piattaforma editoriale del sito e pubblicati in modo automatico. Il Giudice ha valutato tale circostanza non già come esimente, bensì come ammissione della condotta contestata, accogliendo la maggior parte delle domande della ricorrente. La pronuncia conferma che l'utilizzo di sistemi di AI generativa non esonera l'imprenditore dalla responsabilità per i contenuti diffusi, offrendo spunti sull'impiego non controllato dell'intelligenza artificiale nell'attività d'impresa.

Appalto in condominio: l'assemblea può rinunciare alle garanzie legali?

17/04/2026 - La clausola che esonera da responsabilità l'appaltatore per eventuali difformità dell'opera è valida purché non sia riferita alla garanzia ex art. 1669 c.c. (Cass. n. 1107/2026)

IPSOA Quotidiano

Il credito d'imposta Transizione 5.0 trova il codice tributo

17/04/2026 - Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7079 per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione credito d'imposta Transizione 5.0, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7079 per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione credito d'imposta Transizione 5.0, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Costi di smantellamento, rimozione e ripristino con criticità fiscali e operative

17/04/2026 - I costi di smantellamento, rimozione e ripristino presentano particolarità (e complessità) che devono essere gestite al fine di procedere a un corretto trattamento fiscale. In particolar modo, tra le altre implicazioni fiscali, particolare attenzione dovrà essere posta alle variazioni di stima (in diminuzione) e agli oneri di attualizzazione. Vediamo perché. I costi di smantellamento, rimozione e ripristino presentano particolarità (e complessità) che devono essere gestite al fine di procedere a un corretto trattamento fiscale. In particolar modo, tra le altre implicazioni fiscali, particolare attenzione dovrà essere posta alle variazioni di stima (in diminuzione) e agli oneri di attualizzazione. Vediamo perché.

L'IRES premiale entra nel modello Redditi SC 2026

17/04/2026 - Nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX del <a target="_blank" title="modello Redditi SC 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/28/redditi-sp-sc-2026-approvazione-definitiva-cambia">modello Redditi SC 2026</a> sono inserite le informazioni dichiarative per l’agevolazione dell’<a target="_blank" title="IRES premiale" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/03/ires-premiale-legge-bilancio-2025-riforma-fiscale">IRES premiale</a>, in base alla quale, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, alle condizioni indicate nella norma (il riferimento è all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974540ART21">art. 1</a>, commi da 436 a 444, della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge di Bilancio 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974540SOMM">legge di Bilancio 2025</a>). Come si compila il modello dichiarativo? Nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX del modello Redditi SC 2026 sono inserite le informazioni dichiarative per l’agevolazione dell’IRES premiale, in base alla quale, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, alle condizioni indicate nella norma (il riferimento è all’art. 1, commi da 436 a 444, della legge di Bilancio 2025). Come si compila il modello dichiarativo?

Attestati di malattia dei lavoratori via PEC: quali vantaggi dallo Smart Task INPS?

17/04/2026 - L’INPS, con il <a target="_blank" class="rich-legge" title="messaggio n. 792 del 2026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001000043SOMM">messaggio n. 792 del 2026</a>, ha previsto che i datori di lavoro possano ricevere gli attestati di malattia dei dipendenti direttamente via PEC, attraverso uno specifico Smart-Task disponibile nel cassetto previdenziale del contribuente. La nuova funzionalità, finalizzata all’automazione delle comunicazioni tra aziende e INPS, prevede numerosi vantaggi, tra cui, la riduzione delle attività manuali, una migliore tempestività nella gestione delle assenze dei lavoratori ed una maggiore tracciabilità delle comunicazioni. Nel complesso un concreto avanzamento nell’efficienza dei processi amministrativi aziendali. Come funziona la procedura? L’INPS, con il messaggio n. 792 del 2026, ha previsto che i datori di lavoro possano ricevere gli attestati di malattia dei dipendenti direttamente via PEC, attraverso uno specifico Smart-Task disponibile nel cassetto previdenziale del contribuente. La nuova funzionalità, finalizzata all’automazione delle comunicazioni tra aziende e INPS, prevede numerosi vantaggi, tra cui, la riduzione delle attività manuali, una migliore tempestività nella gestione delle assenze dei lavoratori ed una maggiore tracciabilità delle comunicazioni. Nel complesso un concreto avanzamento nell’efficienza dei processi amministrativi aziendali. Come funziona la procedura?

TFR e crediti di lavoro: le rilevazioni ISTAT di marzo 2026

17/04/2026 - Con riferimento al mese di marzo 2026 è pari a 1,437346 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 16 aprile 2026, che ha stabilito in 101,5 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di marzo 2026 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro. Con riferimento al mese di marzo 2026 è pari a 1,437346 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 16 aprile 2026, che ha stabilito in 101,5 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di marzo 2026 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Potestà disciplinare: per te il corso di autoformazione on line

17/04/2026 - Illustrare le norme previste dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 121979" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000114276SOMM">legge n. 12/1979</a> e dal Codice Deontologico ed esaminare le tipologie di sanzioni applicabili agli iscritti all’Ordine e il regolamento dei consigli di disciplina. Conoscere inoltre i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari. È questo l’obiettivo del corso di autoformazione on line a cura di Bruno Bravi, gratuito per gli abbonati a IPSOA Quotidiano. Il corso è accreditato per Consulenti del lavoro. Illustrare le norme previste dalla legge n. 12/1979 e dal Codice Deontologico ed esaminare le tipologie di sanzioni applicabili agli iscritti all’Ordine e il regolamento dei consigli di disciplina. Conoscere inoltre i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari. È questo l’obiettivo del corso di autoformazione on line a cura di Bruno Bravi, gratuito per gli abbonati a IPSOA Quotidiano. Il corso è accreditato per Consulenti del lavoro.

IAS 28 e IFRS 18: l'EFRAG chiede allo IASB più chiarezza applicativa

16/04/2026 - L'EFRAG ha pubblicato la propria Lettera di Commento Finale (FCL) in risposta alla proposta dello IASB di modificare lo <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> (Investimenti in società collegate e joint venture). L'organismo sostiene le modifiche mirate a chiarire il termine "entità simili" nei paragrafi 18 e 19 dello standard, risolvendo le incertezze interpretative che colpiscono in particolare le compagnie assicurative e la classificazione ai sensi del futuro <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Nonostante il supporto generale, l'EFRAG evidenzia la presenza di opinioni divergenti tra gli stakeholder in merito all'ambito di applicazione e alla terminologia utilizzata. Pertanto, pur confermando il parere favorevole, l'EFRAG esorta lo IASB a fornire ulteriori chiarimenti per prevenire applicazioni disomogenee e garantire una coerenza globale nella presentazione e informativa dei bilanci. L'EFRAG ha pubblicato la propria Lettera di Commento Finale (FCL) in risposta alla proposta dello IASB di modificare lo IAS 28 (Investimenti in società collegate e joint venture). L'organismo sostiene le modifiche mirate a chiarire il termine "entità simili" nei paragrafi 18 e 19 dello standard, risolvendo le incertezze interpretative che colpiscono in particolare le compagnie assicurative e la classificazione ai sensi del futuro IFRS 18. Nonostante il supporto generale, l'EFRAG evidenzia la presenza di opinioni divergenti tra gli stakeholder in merito all'ambito di applicazione e alla terminologia utilizzata. Pertanto, pur confermando il parere favorevole, l'EFRAG esorta lo IASB a fornire ulteriori chiarimenti per prevenire applicazioni disomogenee e garantire una coerenza globale nella presentazione e informativa dei bilanci.

Revisori di Cooperative: definito il programma del Corso di Aggiornamento 2026

16/04/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile.

Utilizzo del fondo rischi e oneri con variazione in diminuzione dell'imponibile

16/04/2026 - La <a target="_blank" title="Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/16/fondi-rischi-oneri-non-dedotti-trattamento-fiscale-effetti-conferimento-azienda">Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC</a> illustra il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi. La Norma chiarisce che l’utilizzo del fondo al verificarsi dell’evento rischioso, nei limiti della deducibilità del relativo componente negativo, consente l’effettuazione di una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile. Analogamente, la riduzione o il rilascio di fondi eccedenti genera una sopravvenienza attiva civilistica che non assume rilevanza fiscale, legittimando una ulteriore variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi. In caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il diritto alla variazione in diminuzione si trasferisce al conferitario con riferimento ai fondi acquisiti, in applicazione del principio di neutralità fiscale dell’operazione. La Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC illustra il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi. La Norma chiarisce che l’utilizzo del fondo al verificarsi dell’evento rischioso, nei limiti della deducibilità del relativo componente negativo, consente l’effettuazione di una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile. Analogamente, la riduzione o il rilascio di fondi eccedenti genera una sopravvenienza attiva civilistica che non assume rilevanza fiscale, legittimando una ulteriore variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi. In caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il diritto alla variazione in diminuzione si trasferisce al conferitario con riferimento ai fondi acquisiti, in applicazione del principio di neutralità fiscale dell’operazione.

Iperammortamento 2026: come verificare se i moduli fotovoltaici sono agevolabili

17/04/2026 - L'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 7" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334ART22">art. 7</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 382026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334SOMM">D.L. n. 38/2026</a>, entrato in vigore il 28 marzo, sopprime la clausola che subordinava l'accesso all'iperammortamento all'acquisto di beni strumentali prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, il decreto non interviene sull'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314ART19">art. 1</a>, c. 429, lett. b), della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>, che impone requisiti di origine europea per i moduli fotovoltaici destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia solare. L'apparente liberalizzazione dell'iperammortamento nasconde, dunque, una significativa asimmetria normativa per la quale il vincolo territoriale sopravvive intatto. Con quali impatti per le imprese? L'art. 7 del D.L. n. 38/2026, entrato in vigore il 28 marzo, sopprime la clausola che subordinava l'accesso all'iperammortamento all'acquisto di beni strumentali prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, il decreto non interviene sull'art. 1, c. 429, lett. b), della legge n. 199/2025, che impone requisiti di origine europea per i moduli fotovoltaici destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia solare. L'apparente liberalizzazione dell'iperammortamento nasconde, dunque, una significativa asimmetria normativa per la quale il vincolo territoriale sopravvive intatto. Con quali impatti per le imprese?

Settore ittico: l'UE attiva il FEAMPA per contrastare le perturbazioni economiche causate dalla crisi in Medio Oriente

16/04/2026 - Il 16 aprile 2026, la Commissione Europea ha attivato il meccanismo di crisi del FEAMPA per contrastare le perturbazioni economiche causate dal conflitto in Medio Oriente. La misura, retroattiva al 28 febbraio 2026, mira a sostenere pescatori, acquacoltori e trasformatori attraverso la compensazione di mancati guadagni e rincari energetici, oltre ad aiuti all’ammasso per stabilizzare i prezzi. Il finanziamento attinge ai 760 milioni di euro residui delle dotazioni nazionali 2021-2027. Oltre a rispondere all'emergenza e alla vulnerabilità energetica del settore, l'iniziativa sarà integrata da un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, previsto entro fine aprile. Il 16 aprile 2026, la Commissione Europea ha attivato il meccanismo di crisi del FEAMPA per contrastare le perturbazioni economiche causate dal conflitto in Medio Oriente. La misura, retroattiva al 28 febbraio 2026, mira a sostenere pescatori, acquacoltori e trasformatori attraverso la compensazione di mancati guadagni e rincari energetici, oltre ad aiuti all’ammasso per stabilizzare i prezzi. Il finanziamento attinge ai 760 milioni di euro residui delle dotazioni nazionali 2021-2027. Oltre a rispondere all'emergenza e alla vulnerabilità energetica del settore, l'iniziativa sarà integrata da un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, previsto entro fine aprile.

Misura PN RIC 2021-2027: pubblicate le FAQ

15/04/2026 - Il GSE e il MASE hanno pubblicato nuove FAQ sulla Misura PN RIC 2021‑2027 – Azione 2.2.1, dedicata allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le imprese possono presentare domanda tramite il Portale PNRIC‑FTV. La misura è rivolta a imprese di qualsiasi dimensione, incluse reti con soggettività giuridica, con unità produttive ubicate in comuni con oltre 5.000 abitanti nelle regioni del Mezzogiorno e situate in aree industriali, produttive o artigianali. Sono ammessi impianti fotovoltaici, termofotovoltaici e sistemi di accumulo, nuovi o in potenziamento, con potenza tra 10 kW e 1 MW, operanti in autoconsumo. Le spese devono essere nuove, ammissibili e sostenute dopo la domanda. Il contributo è erogato in massimo due tranche. L’energia immessa in rete sarà ritirata gratuitamente dal GSE per 20 anni, alimentando il Fondo Reddito Energetico Nazionale. Il GSE e il MASE hanno pubblicato nuove FAQ sulla Misura PN RIC 2021‑2027 – Azione 2.2.1, dedicata allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le imprese possono presentare domanda tramite il Portale PNRIC‑FTV. La misura è rivolta a imprese di qualsiasi dimensione, incluse reti con soggettività giuridica, con unità produttive ubicate in comuni con oltre 5.000 abitanti nelle regioni del Mezzogiorno e situate in aree industriali, produttive o artigianali. Sono ammessi impianti fotovoltaici, termofotovoltaici e sistemi di accumulo, nuovi o in potenziamento, con potenza tra 10 kW e 1 MW, operanti in autoconsumo. Le spese devono essere nuove, ammissibili e sostenute dopo la domanda. Il contributo è erogato in massimo due tranche. L’energia immessa in rete sarà ritirata gratuitamente dal GSE per 20 anni, alimentando il Fondo Reddito Energetico Nazionale.

Quali sono le regole 2026 per l'accesso dei soci ai libri sociali degli ETS

17/04/2026 - Il Ministero del Lavoro ha fornito, con la <a target="_blank" title="nota n. 5003 del 27 marzo 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/31/ets-indicazioni-libri-sociali-volontari-organi-sociali-supplenti-delega-terzi">nota n. 5003 del 27 marzo 2026</a>, chiarimenti sul diritto degli associati degli enti del terzo settore di esaminare i libri sociali. Secondo la nota del Ministero del lavoro non sono ammissibili clausole statutarie che escludano in modo totale e assoluto l’accesso ai libri sociali da parte degli associati, tuttavia, spetta proprio all’atto costitutivo e allo statuto stesso individuare e disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso. Oltre a questo, il Ministero ha affrontato anche il tema della ricerca di equilibrio tra diritto di consultazione dei libri sociali e diritto alla riservatezza dei singoli. Suggerendo anche una soluzione operativa. Il Ministero del Lavoro ha fornito, con la nota n. 5003 del 27 marzo 2026, chiarimenti sul diritto degli associati degli enti del terzo settore di esaminare i libri sociali. Secondo la nota del Ministero del lavoro non sono ammissibili clausole statutarie che escludano in modo totale e assoluto l’accesso ai libri sociali da parte degli associati, tuttavia, spetta proprio all’atto costitutivo e allo statuto stesso individuare e disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso. Oltre a questo, il Ministero ha affrontato anche il tema della ricerca di equilibrio tra diritto di consultazione dei libri sociali e diritto alla riservatezza dei singoli. Suggerendo anche una soluzione operativa.

Emissione CO2: la Corte UE boccia l'imposta ungherese sulle quote gratuite

16/04/2026 - La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 16 aprile 2026 (causa C-519/24), ha stabilito che la normativa di uno Stato membro non può neutralizzare l'effetto compensativo delle quote di emissione CO2 assegnate gratuitamente. Il caso nasce dal ricorso della società Nitrogénművek contro un’imposta istituita dall’Ungheria nel 2023, che colpiva gli operatori beneficiari di assegnazioni gratuite nel contesto della crisi bellica in Ucraina. La Corte ha chiarito che, sebbene gli Stati possano adottare misure fiscali, queste non devono pregiudicare gli obiettivi della Direttiva EU ETS. Un'imposta che elimina il valore economico delle quote gratuite vanifica gli incentivi a investire nella riduzione dei gas serra e compromette la competitività industriale, rischiando la "rilocalizzazione delle emissioni". Spetterà ora al giudice nazionale verificare se l'imposta ungherese abbia effettivamente annullato tali benefici, ponendosi in contrasto con il diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 16 aprile 2026 (causa C-519/24), ha stabilito che la normativa di uno Stato membro non può neutralizzare l'effetto compensativo delle quote di emissione CO2 assegnate gratuitamente. Il caso nasce dal ricorso della società Nitrogénművek contro un’imposta istituita dall’Ungheria nel 2023, che colpiva gli operatori beneficiari di assegnazioni gratuite nel contesto della crisi bellica in Ucraina. La Corte ha chiarito che, sebbene gli Stati possano adottare misure fiscali, queste non devono pregiudicare gli obiettivi della Direttiva EU ETS. Un'imposta che elimina il valore economico delle quote gratuite vanifica gli incentivi a investire nella riduzione dei gas serra e compromette la competitività industriale, rischiando la "rilocalizzazione delle emissioni". Spetterà ora al giudice nazionale verificare se l'imposta ungherese abbia effettivamente annullato tali benefici, ponendosi in contrasto con il diritto dell'Unione.

Protocollo sui gas serra: l'EFRAG pone in consultazione il documento preliminare di commento sulla Fase 1

16/04/2026 - L'EFRAG ha annunciato la preparazione di una risposta ufficiale alla Richiesta di Informazioni (RFI) pubblicata il 31 marzo 2026 dal GHG Protocol. L'iniziativa mira a definire nuovi standard contabili per l'impatto reale delle strategie climatiche aziendali, includendo azioni che superano i tradizionali inventari fisici di Scope 1, 2 e 3. La consultazione, basata sul "Libro Bianco della Fase 1", introduce il concetto di rendicontazione multi-dichiarazione. L'EFRAG invita attivamente imprese, istituzioni finanziarie, revisori e consulenti ESG a fornire il proprio contributo entro il 31 maggio 2026, al fine di delineare una prospettiva europea armonizzata sulla contabilità del carbonio e sugli strumenti di mercato. L'EFRAG ha annunciato la preparazione di una risposta ufficiale alla Richiesta di Informazioni (RFI) pubblicata il 31 marzo 2026 dal GHG Protocol. L'iniziativa mira a definire nuovi standard contabili per l'impatto reale delle strategie climatiche aziendali, includendo azioni che superano i tradizionali inventari fisici di Scope 1, 2 e 3. La consultazione, basata sul "Libro Bianco della Fase 1", introduce il concetto di rendicontazione multi-dichiarazione. L'EFRAG invita attivamente imprese, istituzioni finanziarie, revisori e consulenti ESG a fornire il proprio contributo entro il 31 maggio 2026, al fine di delineare una prospettiva europea armonizzata sulla contabilità del carbonio e sugli strumenti di mercato.

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