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Quotidiano Giuridico

Accesso agli audio delle intercettazioni: la distinzione tra ritardo ingiustificato e impossibilità oggettiva

15/01/2026 - In caso di impedimento tecnico motivato le conversazioni sono utilizzabili nel riesame anche in difetto di preventivo ascolto diretto da parte della difesa (Cassazione n. 35923/2025)

Agenzie di viaggio: illegittima la disposizione regionale che impone l'esclusività ai direttori tecnici

15/01/2026 -

La Corte Costituzionale, sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., dell’art. 76, comma 4, della legge regionale della Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui prevede che il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia, poiché detta previsione incide anche sulla competizione tra operatori economici del settore, ossia non solo sui singoli direttori tecnici, ma anche sulle agenzie, limitando la loro possibilità (ossia la loro libertà) di rivolgersi a un più ampio numero di professionisti del settore.

La controversia del font Calibri: un'analisi etica e giuridica

15/01/2026 - La polemica woke e la stagnazione, responsabilità professionali e aspetti giuridici, labirinto normativo e linee operative

IPSOA Quotidiano

Adeguamenti di un prezzo di trasferimento: la rilevanza ai fini dell'IVA

15/01/2026 - Con le conclusioni rese nella causa C‑603/24, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che la rettifica degli utili effettuata mediante un prezzo di acquisto previsto proprio a tal fine e concordato in modo variabile, che si riferisce a una cessione concreta di beni, costituisce una riduzione della base imponibile o un’ulteriore parte della base imponibile, ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 73" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000484094ART74">articolo 73</a> della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva 2006112CE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000484094SOMM">direttiva 2006/112/CE</a>, della cessione effettuata. Poiché la modifica della base imponibile di una cessione riguarda unicamente la controprestazione (il corrispettivo), essa non può costituire di per sé una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 2" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000484094ART3">articolo 2</a>, paragrafo 1, lettera c), della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva 2006112CE." href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000484094SOMM">direttiva 2006/112/CE.</a> Con le conclusioni rese nella causa C‑603/24, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che la rettifica degli utili effettuata mediante un prezzo di acquisto previsto proprio a tal fine e concordato in modo variabile, che si riferisce a una cessione concreta di beni, costituisce una riduzione della base imponibile o un’ulteriore parte della base imponibile, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, della cessione effettuata. Poiché la modifica della base imponibile di una cessione riguarda unicamente la controprestazione (il corrispettivo), essa non può costituire di per sé una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

Legge di Bilancio 2026: eliminato il divieto di compensazione delle accise

15/01/2026 - Con un comunicato del 15 gennaio 2026 CNA Fita ha reso noto che nella legge di bilancio 2026 è stata cancellata la disposizione intesa a limitare la compensazione dei crediti d’imposta. Pertanto, il rimborso per il pagamento delle accise sul gasolio resta compensabile con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro. Con un comunicato del 15 gennaio 2026 CNA Fita ha reso noto che nella legge di bilancio 2026 è stata cancellata la disposizione intesa a limitare la compensazione dei crediti d’imposta. Pertanto, il rimborso per il pagamento delle accise sul gasolio resta compensabile con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro.

Depositi fiscali: modificato il regolamento sulla struttura dei messaggi

15/01/2026 - Il regolamento di esecuzioni (UE) 2026/51 della Commissione dell'11 dicembre 2025 che modifica il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento di esecuzione (UE) n. 6122013" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000786428SOMM">regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013</a> della Commissione per quanto riguarda la struttura dei messaggi relativi ai dati degli operatori economici e dei depositi fiscali e le relative statistiche e comunicazioni in materia di accise scambiate a norma del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) n. 3892012" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000768602SOMM">regolamento (UE) n. 389/2012</a> del Consiglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 15 gennaio 2026. Il regolamento di esecuzioni (UE) 2026/51 della Commissione dell'11 dicembre 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione per quanto riguarda la struttura dei messaggi relativi ai dati degli operatori economici e dei depositi fiscali e le relative statistiche e comunicazioni in materia di accise scambiate a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 15 gennaio 2026.

Gestione deleghe indirette per gli intermediari: nuove regole e funzionalità

15/01/2026 - Con il <a target="_blank" class="rich-legge" title="messaggio n. 104 del 2026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996919SOMM">messaggio n. 104 del 2026</a> l’INPS introduce importanti novità nella gestione delle deleghe indirette estendendo dal 15 gennaio 2026 la funzionalità per la gestione dei lavoratori autonomi e dei committenti iscritti alla Gestione separata anche agli intermediari abilitati alla consulenza del lavoro ai sensi della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 121979" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000114276SOMM">legge n. 12/1979</a>. I soggetti diversi da quelli indicati saranno abilitati con successiva implementazione. Previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle modalità attuali. Come funziona la nuova procedura? Con il messaggio n. 104 del 2026 l’INPS introduce importanti novità nella gestione delle deleghe indirette estendendo dal 15 gennaio 2026 la funzionalità per la gestione dei lavoratori autonomi e dei committenti iscritti alla Gestione separata anche agli intermediari abilitati alla consulenza del lavoro ai sensi della legge n. 12/1979. I soggetti diversi da quelli indicati saranno abilitati con successiva implementazione. Previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle modalità attuali. Come funziona la nuova procedura?

Collaborazioni etero organizzate: quali sono le tutele giuridiche per i riders?

15/01/2026 - L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, caratterizzate da prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente. La Cassazione, con sentenza n. 28772/2025, ha precisato che tali requisiti non comportano automaticamente in sede di accertamento giudiziale la riqualificazione del rapporto come subordinato, ma solo l’estensione delle relative tutele. Quali sono quindi le indicazioni che seguono gli ispettori per poter definire quando, in presenza di una collaborazione etero organizzata si sconfini in una vera e propria etero-direzione? Quali tutele si applicano ai riders? Quali sono le sanzioni per le violazioni? L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, caratterizzate da prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente. La Cassazione, con sentenza n. 28772/2025, ha precisato che tali requisiti non comportano automaticamente in sede di accertamento giudiziale la riqualificazione del rapporto come subordinato, ma solo l’estensione delle relative tutele. Quali sono quindi le indicazioni che seguono gli ispettori per poter definire quando, in presenza di una collaborazione etero organizzata si sconfini in una vera e propria etero-direzione? Quali tutele si applicano ai riders? Quali sono le sanzioni per le violazioni?

Consulenti del lavoro: come ridurre i tempi di ricerca per i clienti con l'AI specializzata

15/01/2026 - I consulenti del lavoro dedicano moltissimo tempo alla ricerca normativa per fornire risposte, spesso urgenti, ai propri clienti. Un’attività impegnativa che può essere ridotta dall’uso dell’intelligenza artificiale, ma non da quella generalista che necessita di controlli continui per verificare la veridicità delle informazioni. La vera efficienza viene invece dall'uso di strumenti progettati specificamente per il Diritto del Lavoro: AI verticali specializzate, addestrate su fonti certificate. Moltiplicare il risparmio di tempo per le decine di ricerche effettuate ogni settimana mette in luce come sia possibile ridurre i tempi di studio del 50% o più, liberando risorse cognitive ed economiche. I consulenti del lavoro dedicano moltissimo tempo alla ricerca normativa per fornire risposte, spesso urgenti, ai propri clienti. Un’attività impegnativa che può essere ridotta dall’uso dell’intelligenza artificiale, ma non da quella generalista che necessita di controlli continui per verificare la veridicità delle informazioni. La vera efficienza viene invece dall'uso di strumenti progettati specificamente per il Diritto del Lavoro: AI verticali specializzate, addestrate su fonti certificate. Moltiplicare il risparmio di tempo per le decine di ricerche effettuate ogni settimana mette in luce come sia possibile ridurre i tempi di studio del 50% o più, liberando risorse cognitive ed economiche.

IFRS 16 Leasing: rilevanza contabile e impatti fiscali sulle deduzioni

07/01/2026 - Il fatto che la quasi totalità dei contratti di leasing debba essere iscritta a bilancio, secondo le previsioni dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a>, ha portato alla modifica di quelli che sono indicatori patrimoniali, gestionali e finanziari; ciò genera, a sua volta, una ricaduta sul calcolo delle imposte e sulla deducibilità dei costi. Assume pertanto rilievo l’analisi approfondita, teorica e operativa, del principio contabile e delle relative conseguenze fiscali, con focus sulle differenze tra la normativa civilistica e la normativa tributaria. Il fatto che la quasi totalità dei contratti di leasing debba essere iscritta a bilancio, secondo le previsioni dell’IFRS 16, ha portato alla modifica di quelli che sono indicatori patrimoniali, gestionali e finanziari; ciò genera, a sua volta, una ricaduta sul calcolo delle imposte e sulla deducibilità dei costi. Assume pertanto rilievo l’analisi approfondita, teorica e operativa, del principio contabile e delle relative conseguenze fiscali, con focus sulle differenze tra la normativa civilistica e la normativa tributaria.

Revisori legali: contributo annuale da versare entro il 31 gennaio 2026

30/12/2025 - Il Ministero delle Finanze comunica ricorda che il contributo annuale per gli iscritti al Registro dei revisori legali è fissato per il 2026 a 57 euro. Dal 2 gennaio e fino al 31 gennaio 2026 il pagamento può essere effettuato online tramite SPID o CIE accedendo all’area riservata del portale della revisione legale, dove sono disponibili anche gli avvisi di pagamento, non più inviati in formato cartaceo. Il MEF, tramite CONSIP, invia ogni anno una comunicazione con istruzioni e scadenze al domicilio digitale indicato nel Registro, oppure via email o posta ordinaria. I revisori della sostenibilità abilitati nel 2025 non devono versare contributi aggiuntivi, oltre ai 57 euro annuali: il contributo fisso di 50 euro previsto dal <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="DM 19 febbraio 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000978118SOMM">D.M. 19 febbraio 2025</a> copre infatti le spese amministrative e non è richiesto negli anni successivi. Il Ministero delle Finanze comunica ricorda che il contributo annuale per gli iscritti al Registro dei revisori legali è fissato per il 2026 a 57 euro. Dal 2 gennaio e fino al 31 gennaio 2026 il pagamento può essere effettuato online tramite SPID o CIE accedendo all’area riservata del portale della revisione legale, dove sono disponibili anche gli avvisi di pagamento, non più inviati in formato cartaceo. Il MEF, tramite CONSIP, invia ogni anno una comunicazione con istruzioni e scadenze al domicilio digitale indicato nel Registro, oppure via email o posta ordinaria. I revisori della sostenibilità abilitati nel 2025 non devono versare contributi aggiuntivi, oltre ai 57 euro annuali: il contributo fisso di 50 euro previsto dal D.M. 19 febbraio 2025 copre infatti le spese amministrative e non è richiesto negli anni successivi.

Fondi per rischi e oneri: le novità introdotte dall'OIC

29/12/2025 - L’OIC ha <a target="_blank" title="modificato l’OIC 31" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/10/oic-pubblicati-aggiornamenti-principi-contabili-nazionali">modificato l’OIC 31</a> in materia di attualizzazione dei fondi per oneri, fornendo chiarimenti in merito alla corretta classificazione degli effetti contabili derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione. Tali effetti, qualora rilevanti, devono essere rilevati in una specifica voce della classe C del Conto economico, denominata “17-ter) Effetti di attualizzazione dei fondi per oneri”. Quali sono le implicazioni contabili di tale chiarimento ai fini della redazione del bilancio d’esercizio? L’OIC ha modificato l’OIC 31 in materia di attualizzazione dei fondi per oneri, fornendo chiarimenti in merito alla corretta classificazione degli effetti contabili derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione. Tali effetti, qualora rilevanti, devono essere rilevati in una specifica voce della classe C del Conto economico, denominata “17-ter) Effetti di attualizzazione dei fondi per oneri”. Quali sono le implicazioni contabili di tale chiarimento ai fini della redazione del bilancio d’esercizio?

Aiuti di Stato UE: dai risultati del quadro di valutazione, priorità su ambiente, energia e innovazione

15/01/2026 - La Commissione europea, nel quadro di valutazione degli aiuti di Stato 2025, evidenzia che nel 2024 gli Stati membri hanno orientato la maggior parte delle risorse verso le priorità strategiche dell’Unione, nonostante una riduzione complessiva della spesa. L’attenzione si è concentrata soprattutto su ambiente, energia, ricerca, innovazione e sviluppo regionale, mentre le misure emergenziali legate alla pandemia e alla crisi derivante dall’invasione russa dell’Ucraina sono state progressivamente eliminate. Il sostegno ha favorito la transizione verso la sostenibilità, la diffusione delle energie rinnovabili, la decarbonizzazione industriale e investimenti in settori strategici, inclusi quelli tecnologici. Sono proseguiti gli interventi per la crescita digitale, lo sviluppo rurale e il rafforzamento delle infrastrutture. Il quadro di valutazione, pubblicato annualmente sulla base delle relazioni degli Stati membri, conferma la centralità delle esenzioni per categoria e il ruolo del monitoraggio europeo nel garantire trasparenza e coerenza delle politiche di aiuto. La Commissione europea, nel quadro di valutazione degli aiuti di Stato 2025, evidenzia che nel 2024 gli Stati membri hanno orientato la maggior parte delle risorse verso le priorità strategiche dell’Unione, nonostante una riduzione complessiva della spesa. L’attenzione si è concentrata soprattutto su ambiente, energia, ricerca, innovazione e sviluppo regionale, mentre le misure emergenziali legate alla pandemia e alla crisi derivante dall’invasione russa dell’Ucraina sono state progressivamente eliminate. Il sostegno ha favorito la transizione verso la sostenibilità, la diffusione delle energie rinnovabili, la decarbonizzazione industriale e investimenti in settori strategici, inclusi quelli tecnologici. Sono proseguiti gli interventi per la crescita digitale, lo sviluppo rurale e il rafforzamento delle infrastrutture. Il quadro di valutazione, pubblicato annualmente sulla base delle relazioni degli Stati membri, conferma la centralità delle esenzioni per categoria e il ruolo del monitoraggio europeo nel garantire trasparenza e coerenza delle politiche di aiuto.

Misura USA:il sostegno di Simest per sostenere l'espansione delle imprese italiane

15/01/2026 - Simest, in collaborazione con la Farnesina, annuncia l’avvio della Misura USA, pensata per rafforzare la competitività delle imprese italiane – anche non esportatrici – interessate a sviluppare o consolidare la propria presenza negli Stati Uniti, mercato strategico per il Made in Italy. La misura offre finanziamenti agevolati per investimenti produttivi, commerciali, digitali, ESG e per il rafforzamento delle filiere, con nove soluzioni dedicate e riserve specifiche per mercati strategici. Previste inoltre quote di fondo perduto per start‑up e PMI innovative, giovanili, femminili, del Mezzogiorno o con requisiti di sostenibilità. Le imprese beneficiarie potranno essere soggette a verifiche per tutelare gli interessi economici nazionali ed europei. Sul fronte degli investimenti partecipativi, Simest sostiene l’espansione internazionale tramite partecipazioni di minoranza e finanziamenti soci, utilizzando risorse proprie, fondi pubblici MAECI e, per l’UE, la provvista agevolata della BEI. Simest, in collaborazione con la Farnesina, annuncia l’avvio della Misura USA, pensata per rafforzare la competitività delle imprese italiane – anche non esportatrici – interessate a sviluppare o consolidare la propria presenza negli Stati Uniti, mercato strategico per il Made in Italy. La misura offre finanziamenti agevolati per investimenti produttivi, commerciali, digitali, ESG e per il rafforzamento delle filiere, con nove soluzioni dedicate e riserve specifiche per mercati strategici. Previste inoltre quote di fondo perduto per start‑up e PMI innovative, giovanili, femminili, del Mezzogiorno o con requisiti di sostenibilità. Le imprese beneficiarie potranno essere soggette a verifiche per tutelare gli interessi economici nazionali ed europei. Sul fronte degli investimenti partecipativi, Simest sostiene l’espansione internazionale tramite partecipazioni di minoranza e finanziamenti soci, utilizzando risorse proprie, fondi pubblici MAECI e, per l’UE, la provvista agevolata della BEI.

Aiuti de minimis agricoli: le indicazioni della Corte UE

15/01/2026 - La Corte di Giustizia, nella sentenza del 15 gennaio 2026 alla Causa C-615/24, ha chiarito l’interpretazione degli <a target="_blank" class="rich-legge" title="articoli 3" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000793760ART33">articoli 3</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="6" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000793760ART36">6</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento n. 14082013" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000793760SOMM">regolamento n. 1408/2013</a> sugli aiuti de minimis nel settore agricolo. La Corte ha stabilito che uno Stato membro non può concedere né versare aiuti de minimis senza disporre di un registro centrale nazionale pienamente operativo e senza richiedere all’impresa beneficiaria una dichiarazione sugli aiuti ricevuti nel triennio di riferimento. Tale dichiarazione non è necessaria per presentare la domanda, ma costituisce un requisito imprescindibile per la concessione dell’aiuto, che deve essere acquisito prima dell’erogazione. La decisione rafforza la necessità di controlli preventivi per evitare il superamento dei massimali de minimis e garantire un’applicazione uniforme delle norme europee sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La Corte di Giustizia, nella sentenza del 15 gennaio 2026 alla Causa C-615/24, ha chiarito l’interpretazione degli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1408/2013 sugli aiuti de minimis nel settore agricolo. La Corte ha stabilito che uno Stato membro non può concedere né versare aiuti de minimis senza disporre di un registro centrale nazionale pienamente operativo e senza richiedere all’impresa beneficiaria una dichiarazione sugli aiuti ricevuti nel triennio di riferimento. Tale dichiarazione non è necessaria per presentare la domanda, ma costituisce un requisito imprescindibile per la concessione dell’aiuto, che deve essere acquisito prima dell’erogazione. La decisione rafforza la necessità di controlli preventivi per evitare il superamento dei massimali de minimis e garantire un’applicazione uniforme delle norme europee sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

PMI agricole: esclusa la riduzione degli aiuti senza coperture disponibili

15/01/2026 - L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 15 gennaio 2026 relative alle cause riunite C‑52/25 e C‑53/25, propone un’interpretazione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 25" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000801325ART90">articolo 25</a>, paragrafo 9, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento n. 7022014" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000801325SOMM">regolamento n. 702/2014</a> sugli aiuti alle PMI agricole colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. La norma prevede una riduzione del 50% dell’indennizzo salvo per i beneficiari dotati di adeguata copertura assicurativa. Secondo l’avvocato generale, tale riduzione non deve applicarsi quando l’impresa dimostri di aver compiuto ogni sforzo ragionevole per stipulare una polizza, ma ciò non sia stato possibile perché il mercato assicurativo non offre coperture per il tipo di produzione o per i rischi climatici più frequenti nella regione interessata. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente tali circostanze. L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 15 gennaio 2026 relative alle cause riunite C‑52/25 e C‑53/25, propone un’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 sugli aiuti alle PMI agricole colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. La norma prevede una riduzione del 50% dell’indennizzo salvo per i beneficiari dotati di adeguata copertura assicurativa. Secondo l’avvocato generale, tale riduzione non deve applicarsi quando l’impresa dimostri di aver compiuto ogni sforzo ragionevole per stipulare una polizza, ma ciò non sia stato possibile perché il mercato assicurativo non offre coperture per il tipo di produzione o per i rischi climatici più frequenti nella regione interessata. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente tali circostanze.

Prove elettroniche: nuove regole sugli ordini europei di produzione e conservazione nei procedimenti penali

15/01/2026 - La Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026 ha pubblicato il decreto legislativo n. 215/2025, che entrerà in vigore il 30 gennaio 2026 e che adegua l’ordinamento italiano al<a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 2023154" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000947864SOMM"> regolamento (UE) 2023/154</a>3 sugli ordini europei di produzione e conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali. Il decreto individua in modo puntuale le autorità italiane competenti a emettere, convalidare, trasmettere, ricevere ed eseguire tali ordini, nonché a gestire le relative notifiche. Stabilisce inoltre quali uffici giudiziari sono responsabili dell’esecuzione degli ordini e dei certificati EPOC ed EPOC‑PR provenienti da altri Stati membri. Vengono definite anche le procedure per il riesame delle obiezioni sollevate dai destinatari degli ordini europei di produzione, assicurando un quadro operativo chiaro e coerente per la cooperazione giudiziaria digitale in ambito penale. La Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026 ha pubblicato il decreto legislativo n. 215/2025, che entrerà in vigore il 30 gennaio 2026 e che adegua l’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2023/1543 sugli ordini europei di produzione e conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali. Il decreto individua in modo puntuale le autorità italiane competenti a emettere, convalidare, trasmettere, ricevere ed eseguire tali ordini, nonché a gestire le relative notifiche. Stabilisce inoltre quali uffici giudiziari sono responsabili dell’esecuzione degli ordini e dei certificati EPOC ed EPOC‑PR provenienti da altri Stati membri. Vengono definite anche le procedure per il riesame delle obiezioni sollevate dai destinatari degli ordini europei di produzione, assicurando un quadro operativo chiaro e coerente per la cooperazione giudiziaria digitale in ambito penale.

Procedimenti penali: nuove regole UE per l'acquisizione di prove elettroniche

15/01/2026 - La Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026 ha pubblicato il decreto legislativo n. 216/2025, che attua la <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva (UE) 20231544" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000947859SOMM">direttiva (UE) 2023/1544</a> sulle modalità di designazione degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali per l’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Il decreto definisce le regole per gestire in Italia le richieste provenienti dalle autorità degli altri Stati membri e disciplina anche gli ordini emessi dalle autorità italiane verso i prestatori di servizi digitali. Le imprese che offrono servizi nell’UE devono designare uno stabilimento o nominare un rappresentante legale in uno Stato membro in cui operano, mentre i prestatori extra‑UE o situati in Stati non partecipanti agli strumenti europei devono comunque nominare un rappresentante nell’Unione. Gli stabilimenti designati devono disporre di poteri e risorse adeguati per collaborare con le autorità. Gli obblighi decorrono da agosto 2026 o entro sei mesi dall’avvio dei servizi nell’UE. Il decreto entra in vigore il 30 gennaio 2026. La Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026 ha pubblicato il decreto legislativo n. 216/2025, che attua la direttiva (UE) 2023/1544 sulle modalità di designazione degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali per l’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Il decreto definisce le regole per gestire in Italia le richieste provenienti dalle autorità degli altri Stati membri e disciplina anche gli ordini emessi dalle autorità italiane verso i prestatori di servizi digitali. Le imprese che offrono servizi nell’UE devono designare uno stabilimento o nominare un rappresentante legale in uno Stato membro in cui operano, mentre i prestatori extra‑UE o situati in Stati non partecipanti agli strumenti europei devono comunque nominare un rappresentante nell’Unione. Gli stabilimenti designati devono disporre di poteri e risorse adeguati per collaborare con le autorità. Gli obblighi decorrono da agosto 2026 o entro sei mesi dall’avvio dei servizi nell’UE. Il decreto entra in vigore il 30 gennaio 2026.

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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