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Quotidiano Giuridico
Verifica di anomalia dell'offerta: giustificativi tardivi e casi particolari
27/04/2026 - Come impostare richieste di chiarimenti e giustificativi, quali voci sono davvero decisive, limiti del contraddittorio e gestione della mancata/tardiva produzione, casi ricorrenti
Riforma ordinamento forense: novità su accesso, pari opportunità e scuola forense
27/04/2026 - La Camera accelera sulla delega per la riforma, AIGA: “Passi avanti importanti per i giovani avvocati”
Obblighi di vigilanza del comodante in relazione all'uso del bene e responsabilità penale
27/04/2026 - Se il comodante non conforma il contratto entro gli eventuali limiti di utilizzo della cosa rimane cogestore del rischio insito nell’uso e corresponsabile dei danni (Cass. pen. 1906/2026)
IPSOA Quotidiano
Come gestire la rettifica IVA per operazioni esenti in caso di scissione
27/04/2026 - In caso di operazioni di scissione può verificarsi, per le società che effettuano anche operazioni esenti, l’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione IVA per i beni ammortizzabili. In proposito, possono presentarsi almeno tre scenari. Quali sono? E come vanno gestiti? In caso di operazioni di scissione può verificarsi, per le società che effettuano anche operazioni esenti, l’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione IVA per i beni ammortizzabili. In proposito, possono presentarsi almeno tre scenari. Quali sono? E come vanno gestiti?
CPB: cambia il calcolo dell'imposta sostitutiva nel quadro CP del modello Redditi 2026
27/04/2026 - Per incentivare l’adesione al <a target="_blank" title="concordato preventivo biennale" href="https://www.ipsoa.it/speciali/accertamento-tributario-concordato-preventivo-biennale-riforma-fiscale">concordato preventivo biennale</a> al contribuente viene riconosciuta la possibilità di fruire di un’imposta sostitutiva, di entità variabile in funzione del risultato di affidabilità fiscale conseguito, da applicarsi sulla differenza tra il reddito concordato accettato e il reddito dell’esercizio di riferimento in funzione del quale la proposta biennale è stata elaborata. A decorrere dal 13 giugno 2025, il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 812025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000984201SOMM">D.Lgs. n. 81/2025</a> (<a target="_blank" title="decreto correttivo della riforma fiscale" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/13/riforma-fiscale-decreto-correttivo-g-u-novita-punto-punto">decreto correttivo della riforma fiscale</a>) ha introdotto una limitazione all’importo massimo agevolabile. L’agevolazione ha quindi un’applicazione/estensione differente a seconda di quando il contribuente abbia aderito al CPB, con ricadute sulla compilazione della prima sezione del quadro CP del modello Redditi 2026. Per incentivare l’adesione al concordato preventivo biennale al contribuente viene riconosciuta la possibilità di fruire di un’imposta sostitutiva, di entità variabile in funzione del risultato di affidabilità fiscale conseguito, da applicarsi sulla differenza tra il reddito concordato accettato e il reddito dell’esercizio di riferimento in funzione del quale la proposta biennale è stata elaborata. A decorrere dal 13 giugno 2025, il D.Lgs. n. 81/2025 (decreto correttivo della riforma fiscale) ha introdotto una limitazione all’importo massimo agevolabile. L’agevolazione ha quindi un’applicazione/estensione differente a seconda di quando il contribuente abbia aderito al CPB, con ricadute sulla compilazione della prima sezione del quadro CP del modello Redditi 2026.
Base imponibile IVA delle permute a costo complessivo, ma di chi?
27/04/2026 - Le nuove disposizioni in materia di base imponibile IVA nelle permute hanno lo scopo di allineare la disciplina nazionale all’acclarata diversa interpretazione della direttiva IVA che poggia sull’art. 73 (e non, invece, salvo limitate eccezioni, sull’art. 80). Il costo complessivo da considerare dovrebbe essere quello che la controparte (l’avente causa) è disposta a pagare (in natura o con eventuale conguaglio in denaro) per acquisire quanto oggetto della permuta (e viceversa l’altra controparte). Non necessariamente (non sempre, quantomeno) si tratta del costo contabile del singolo “dante causa” e non pare altresì possibile, con il nuovo impianto, trascurare l’effetto di eventuali conguagli, in ossequio al principio del “valore soggettivo”, ovvero che fa base imponibile tutto ciò che il beneficiario è disposto a sostenere come costo complessivo (corrispettivo) per ottenere il bene o il servizio in permuta. In tale logica, in mancanza di conguaglio, la base imponibile dovrebbe essere rappresentata dal maggiore dei costi emergente dal confronto delle parti, con tutte le criticità e gli imbarazzi legati al fatto di dover rendere edotta la controparte dei propri costi e margini. Alcune auspicabili migliorie al testo normativo sono state a tal riguardo suggerite da <a target="_blank" title="Assonime" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/16/permute-iva-tassa-pacchi-derivazione-rafforzata-propone-assonime">Assonime</a> e da <a target="_blank" title="Confimi Industria" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/16/decreto-fiscale-decreti-carburanti-audizione-confimi-industria">Confimi Industria</a> nel corso delle audizioni al Ddl 1852 di conversione del decreto fiscale (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 382026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334SOMM">D.L. n. 38/2026</a>). Le nuove disposizioni in materia di base imponibile IVA nelle permute hanno lo scopo di allineare la disciplina nazionale all’acclarata diversa interpretazione della direttiva IVA che poggia sull’art. 73 (e non, invece, salvo limitate eccezioni, sull’art. 80). Il costo complessivo da considerare dovrebbe essere quello che la controparte (l’avente causa) è disposta a pagare (in natura o con eventuale conguaglio in denaro) per acquisire quanto oggetto della permuta (e viceversa l’altra controparte). Non necessariamente (non sempre, quantomeno) si tratta del costo contabile del singolo “dante causa” e non pare altresì possibile, con il nuovo impianto, trascurare l’effetto di eventuali conguagli, in ossequio al principio del “valore soggettivo”, ovvero che fa base imponibile tutto ciò che il beneficiario è disposto a sostenere come costo complessivo (corrispettivo) per ottenere il bene o il servizio in permuta. In tale logica, in mancanza di conguaglio, la base imponibile dovrebbe essere rappresentata dal maggiore dei costi emergente dal confronto delle parti, con tutte le criticità e gli imbarazzi legati al fatto di dover rendere edotta la controparte dei propri costi e margini. Alcune auspicabili migliorie al testo normativo sono state a tal riguardo suggerite da Assonime e da Confimi Industria nel corso delle audizioni al Ddl 1852 di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 38/2026).
NASpI anche con dimissioni e risoluzione consensuali? In quali casi
27/04/2026 - La NASpI non spetta in caso di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, salvo specifiche eccezioni in cui la cessazione del rapporto di lavoro è considerata “involontaria”. Rientrano tra queste eccezioni le risoluzioni consensuali, sottoscritte ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 7" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000114205ART7">art. 7</a> della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 6041966" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000114205SOMM">legge n. 604/1966</a>, e quelle accordate in caso di rifiuto del lavoratore al trasferimento in altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza. Anche le dimissioni per giusta causa, dovute a comportamenti illeciti del datore di lavoro, fanno acquisire il diritto alla NASpI, così come le dimissioni effettuate dai lavoratori nel primo anno di vita del proprio figlio. La NASpI non spetta in caso di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, salvo specifiche eccezioni in cui la cessazione del rapporto di lavoro è considerata “involontaria”. Rientrano tra queste eccezioni le risoluzioni consensuali, sottoscritte ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1966, e quelle accordate in caso di rifiuto del lavoratore al trasferimento in altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza. Anche le dimissioni per giusta causa, dovute a comportamenti illeciti del datore di lavoro, fanno acquisire il diritto alla NASpI, così come le dimissioni effettuate dai lavoratori nel primo anno di vita del proprio figlio.
Previdenza complementare: al via la risoluzione stragiudiziale delle controversie
27/04/2026 - Il decreto PNRR (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 192026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000999107SOMM">D.L. n. 19/2026</a>, convertito con <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 502026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001002645SOMM">legge n. 50/2026</a>) introduce l’obbligo per i fondi pensione di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso a questo sistema di risoluzione delle controversie è alternativo all’esperimento della procedura di mediazione già prevista dalla normativa vigente con riferimento a specifiche tipologie di controversie e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento nazionale. Cosa prevedono in dettaglio le nuove norme del decreto PNRR in materia? Come viene rafforzata la tutela del risparmio previdenziale? Qual è la nuova misura del contributo di vigilanza? Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2026, convertito con legge n. 50/2026) introduce l’obbligo per i fondi pensione di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso a questo sistema di risoluzione delle controversie è alternativo all’esperimento della procedura di mediazione già prevista dalla normativa vigente con riferimento a specifiche tipologie di controversie e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento nazionale. Cosa prevedono in dettaglio le nuove norme del decreto PNRR in materia? Come viene rafforzata la tutela del risparmio previdenziale? Qual è la nuova misura del contributo di vigilanza?
Detassazione aumenti da rinnovo CCNL: a quali voci si applica in busta paga?
27/04/2026 - La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto, in via sperimentale per il 2026, un’imposta sostitutiva del 5% in luogo di IRPEF e addizionali comunali e regionali sugli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi. L’agevolazione si applica alle somme corrisposte nel 2026 in attuazione di contratti sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Il beneficio fiscale, tuttavia, non riguarda l’intera busta paga ed è infatti limitato a specifiche voci retributive, mentre le altre restano soggette a tassazione ordinaria. Una misura che richiede particolare attenzione in fase applicativa. Come procedere? La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto, in via sperimentale per il 2026, un’imposta sostitutiva del 5% in luogo di IRPEF e addizionali comunali e regionali sugli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi. L’agevolazione si applica alle somme corrisposte nel 2026 in attuazione di contratti sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Il beneficio fiscale, tuttavia, non riguarda l’intera busta paga ed è infatti limitato a specifiche voci retributive, mentre le altre restano soggette a tassazione ordinaria. Una misura che richiede particolare attenzione in fase applicativa. Come procedere?
Rendiconto per cassa ordinario per gli ETS con esercizio già chiuso al 21 marzo 2026
27/04/2026 - Il modello E, introdotto con <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.M. 18 febbraio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001000958SOMM">D.M. 18 febbraio 2026</a> per il rendiconto per cassa in forma aggregata degli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro, trova applicazione, in via ordinaria, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2026. In un’ottica di continuità e semplificazione, con la <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 6 del 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001002640SOMM">circolare n. 6 del 2026</a> il Ministero del Lavoro ha precisato che gli ETS dotati di personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro, i cui esercizi si siano chiusi entro il 21 marzo 2026, possono, in via eccezionale, redigere il rendiconto secondo il modello per cassa “integrale” (modello D), evitando così effetti di applicazione retroattiva delle nuove modalità di rendicontazione. Il modello E, introdotto con D.M. 18 febbraio 2026 per il rendiconto per cassa in forma aggregata degli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro, trova applicazione, in via ordinaria, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2026. In un’ottica di continuità e semplificazione, con la circolare n. 6 del 2026 il Ministero del Lavoro ha precisato che gli ETS dotati di personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro, i cui esercizi si siano chiusi entro il 21 marzo 2026, possono, in via eccezionale, redigere il rendiconto secondo il modello per cassa “integrale” (modello D), evitando così effetti di applicazione retroattiva delle nuove modalità di rendicontazione.
Dall'IVASS gli schemi di bilancio assicurativi in adozione dei principi contabili internazionali
22/04/2026 - L’IVASS ha posto in consultazione (fino all’8 giugno 2026) le modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 2007, sugli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali. Lo schema di provvedimento (che si compone di 10 articoli e 7 allegati) recepisce i cambiamenti apportati agli <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="7" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643068SOMM">7</a> e le novità introdotte dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a> e tiene in considerazione anche le indicazioni di Banca d'Italia e CONSOB, rivolte agli emittenti che acquistano cripto-attività, di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti. L’IVASS ha posto in consultazione (fino all’8 giugno 2026) le modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 2007, sugli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali. Lo schema di provvedimento (che si compone di 10 articoli e 7 allegati) recepisce i cambiamenti apportati agli IFRS 9 e 7 e le novità introdotte dall’IFRS 18 e tiene in considerazione anche le indicazioni di Banca d'Italia e CONSOB, rivolte agli emittenti che acquistano cripto-attività, di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti.
Revisori di Cooperative: definito il programma del Corso di Aggiornamento 2026
16/04/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile.
Quali sono le regole sulla cumulabilità del conto termico 3.0
27/04/2026 - Quando si richiede il contributo del conto termico 3.0 è necessario indicare nella domanda l'eventuale presenza di altri incentivi o finanziamenti pubblici. Il principio generale vuole che sulla medesima spesa non sia possibile cumulare il contributo con altri incentivi statali. Ma, se questa è la regola generale, la disciplina della cumulabilità del conto termico 3.0 cambia in funzione di diverse varabili. Quali sono le regole? Quando si richiede il contributo del conto termico 3.0 è necessario indicare nella domanda l'eventuale presenza di altri incentivi o finanziamenti pubblici. Il principio generale vuole che sulla medesima spesa non sia possibile cumulare il contributo con altri incentivi statali. Ma, se questa è la regola generale, la disciplina della cumulabilità del conto termico 3.0 cambia in funzione di diverse varabili. Quali sono le regole?
Patent Box: come gestire il cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo
27/04/2026 - Con la risposta all’<a target="_blank" title="interpello n. 102/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/03/patent-box-fruizione-credito-imposta-r-s">interpello n. 102/2026</a> l’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità e i termini di restituzione del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel caso in cui l’impresa innovativa intenda beneficiare dell'agevolazione del Nuovo Patent Box, esercitando l'opzione nell'ambito del modello Redditi SC 2026 relativa ai redditi 2025. Tre sono gli scenari che si possono presentare: quali? Con la risposta all’interpello n. 102/2026 l’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità e i termini di restituzione del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel caso in cui l’impresa innovativa intenda beneficiare dell'agevolazione del Nuovo Patent Box, esercitando l'opzione nell'ambito del modello Redditi SC 2026 relativa ai redditi 2025. Tre sono gli scenari che si possono presentare: quali?
Come EWA Advance 2026 sostiene le startup femminili dell'agroalimentare
27/04/2026 - Contributi, formazione, mentoring, networking e preparazione al confronto con investitori e partner industriali è ciò che offre il bando UE EWA Advance 2026 alle startup femminili attive nel settore agroalimentare. Per beneficiare di questi vantaggi le imprese partecipanti al bando devono aver già sviluppato una soluzione innovativa, raggiunto un livello minimo di maturità tecnologica e ottenuto primi risultati in termini di vendite o investimenti raccolti. Le startup selezionate potranno consolidarsi sul mercato, dialogare in modo più efficace con investitori e partner industriali e costruire un percorso di crescita più strutturato. Come e quando fare domanda? Contributi, formazione, mentoring, networking e preparazione al confronto con investitori e partner industriali è ciò che offre il bando UE EWA Advance 2026 alle startup femminili attive nel settore agroalimentare. Per beneficiare di questi vantaggi le imprese partecipanti al bando devono aver già sviluppato una soluzione innovativa, raggiunto un livello minimo di maturità tecnologica e ottenuto primi risultati in termini di vendite o investimenti raccolti. Le startup selezionate potranno consolidarsi sul mercato, dialogare in modo più efficace con investitori e partner industriali e costruire un percorso di crescita più strutturato. Come e quando fare domanda?
Il decreto sicurezza è legge: interventi su reati, manifestazioni e sicurezza urbana
25/04/2026 - La legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto-legge 23/2026, introduce un ampio rafforzamento del sistema di sicurezza pubblica, delle attività investigative e degli strumenti di prevenzione. Le misure riguardano: l’estensione della confisca allargata alla rapina aggravata e alla nuova rapina di gruppo; il potenziamento degli strumenti di sicurezza urbana, con ampliamento dell’ordine di allontanamento, del DASPO urbano e delle nuove zone a vigilanza rafforzata. In materia di stupefacenti è prevista la confisca obbligatoria dei veicoli utilizzati per i reati e l’esclusione della lieve entità per condotte abituali. Sono ampliati i poteri di perquisizione preventiva e introdotto l’accompagnamento coattivo fino a 12 ore durante le manifestazioni, con disciplina per i minori. Viene istituita una nuova misura interdittiva per condannati per reati gravi e si estende la procedibilità d’ufficio e l’arresto obbligatorio per lesioni contro personale scolastico e dei trasporti. La legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto-legge 23/2026, introduce un ampio rafforzamento del sistema di sicurezza pubblica, delle attività investigative e degli strumenti di prevenzione. Le misure riguardano: l’estensione della confisca allargata alla rapina aggravata e alla nuova rapina di gruppo; il potenziamento degli strumenti di sicurezza urbana, con ampliamento dell’ordine di allontanamento, del DASPO urbano e delle nuove zone a vigilanza rafforzata. In materia di stupefacenti è prevista la confisca obbligatoria dei veicoli utilizzati per i reati e l’esclusione della lieve entità per condotte abituali. Sono ampliati i poteri di perquisizione preventiva e introdotto l’accompagnamento coattivo fino a 12 ore durante le manifestazioni, con disciplina per i minori. Viene istituita una nuova misura interdittiva per condannati per reati gravi e si estende la procedibilità d’ufficio e l’arresto obbligatorio per lesioni contro personale scolastico e dei trasporti.
Cybersicurezza: pubblicati criteri e macro‑aree per la categorizzazione NIS
24/04/2026 - L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale annuncia la pubblicazione online della determinazione che definisce processo, modalità e criteri per l’elencazione e la categorizzazione delle attività e dei servizi previsti dall’art. 30 del decreto NIS. L’obiettivo è aggregare attività e servizi secondo le quattro categorie di rilevanza (“impatto minimo”, “basso”, “medio”, “alto”), così da individuare le porzioni di sistemi informativi e di rete che richiedono misure di mitigazione del rischio più incisive, dopo l’adeguamento alle misure di sicurezza di base e in vista delle future misure di lungo termine emanate da ACN. La determinazione n. 155238 del 20 aprile 2026 individua dieci macro‑aree organizzative cui attribuire la categoria di impatto. Gli esiti dell’analisi dovranno essere comunicati all’Autorità NIS tramite la piattaforma ACN dal 1° maggio al 30 giugno 2026. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale annuncia la pubblicazione online della determinazione che definisce processo, modalità e criteri per l’elencazione e la categorizzazione delle attività e dei servizi previsti dall’art. 30 del decreto NIS. L’obiettivo è aggregare attività e servizi secondo le quattro categorie di rilevanza (“impatto minimo”, “basso”, “medio”, “alto”), così da individuare le porzioni di sistemi informativi e di rete che richiedono misure di mitigazione del rischio più incisive, dopo l’adeguamento alle misure di sicurezza di base e in vista delle future misure di lungo termine emanate da ACN. La determinazione n. 155238 del 20 aprile 2026 individua dieci macro‑aree organizzative cui attribuire la categoria di impatto. Gli esiti dell’analisi dovranno essere comunicati all’Autorità NIS tramite la piattaforma ACN dal 1° maggio al 30 giugno 2026.
Cosa cambia per le PMI con le norme del Listing Act approvate dal CDM
24/04/2026 - Il Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di recepimento della <a target="_blank" class="rich-legge" title="Direttiva (UE) n. 20242811" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000972009SOMM">Direttiva (UE) n. 2024/2811</a> e di adeguamento della normativa nazionale al <a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento (UE) n. 20242809" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000972008SOMM">Regolamento (UE) n. 2024/2809</a>, nell’ambito del pacchetto europeo “Listing Act”. Il provvedimento introduce una disciplina organica della ricerca finanziaria per dare più visibilità agli emittenti, anche riconoscendo la ricerca sponsorizzata, rivede le regole per la quotazione e l’ammissione alla negoziazione, semplifica gli obblighi informativi per le imprese e stabilisce che il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione può chiedere che l’MTF, o un suo segmento, sia registrato come mercato di crescita per le PMI. Quali sono le nuove regole? Il Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/2811 e di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2024/2809, nell’ambito del pacchetto europeo “Listing Act”. Il provvedimento introduce una disciplina organica della ricerca finanziaria per dare più visibilità agli emittenti, anche riconoscendo la ricerca sponsorizzata, rivede le regole per la quotazione e l’ammissione alla negoziazione, semplifica gli obblighi informativi per le imprese e stabilisce che il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione può chiedere che l’MTF, o un suo segmento, sia registrato come mercato di crescita per le PMI. Quali sono le nuove regole?
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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