Ti accompagniamo nel FUTURO
Prodotti in evidenza
Quotidiano Giuridico
Abusi sessuali su minori online: Parlamento UE proroga norme di rilevamento
13/03/2026 - Ok all’estensione della deroga alla direttiva ePrivacy, fino ad agosto 2027, che consente il rilevamento volontario di materiale pedopornografico
L'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva nel processo amministrativo
13/03/2026 - Analisi sistematica alla luce della sentenza TAR Lombardia-Brescia n. 1189/2025. Evoluzione del sistema istruttorio amministrativo tra istanze di effettività e resistenze dogmatiche
La responsabilità del proprietario del cane e i danni risarcibili
13/03/2026 - Presupposti del risarcimento, onere della prova, concorso di colpa, danni patrimoniali e non patrimoniali (Tribunale di Milano, sentenza n. 993/2026)
IPSOA Quotidiano
Iperammortamento, tassa sui pacchi e IVA su permute: cosa cambia?
13/03/2026 - Il Governo sta per emanare un decreto correttivo di alcune disposizioni contenute nella <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a>. Ad affermarlo, anticipandone anche, per sommi capi, alcuni contenuti, è il <a target="_blank" title="Ministero dell’Economia e delle finanze con un comunicato stampa del 12 marzo 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/12/tassa-pacchi-iperammortamento-iva-permute-modifiche-vista">Ministero dell’Economia e delle finanze con un comunicato stampa del 12 marzo 2026</a>. Le norme interessate sono quelle che hanno introdotto la tassa sui pacchi, le nuove regole per la determinazione dell’imponibile IVA relativo alle permute e l’iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali. Mentre la tassa sui pacchi verrà posticipata, per le altre due norme si interviene con modifiche relative al loro ambito applicativo. Il Governo sta per emanare un decreto correttivo di alcune disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2026. Ad affermarlo, anticipandone anche, per sommi capi, alcuni contenuti, è il Ministero dell’Economia e delle finanze con un comunicato stampa del 12 marzo 2026. Le norme interessate sono quelle che hanno introdotto la tassa sui pacchi, le nuove regole per la determinazione dell’imponibile IVA relativo alle permute e l’iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali. Mentre la tassa sui pacchi verrà posticipata, per le altre due norme si interviene con modifiche relative al loro ambito applicativo.
IVA sui transaction cost: cosa valutare ai fini IRES e IRAP prima di chiedere il rimborso
13/03/2026 - Gli ultimi interventi dell’Agenzia delle Entrate (<a target="_blank" title="risposta a interpello n. 58 del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/03/operazione-mlbo-recupero-iva-costi-transazione">risposta a interpello n. 58 del 2026</a> e <a target="_blank" title="risoluzione n. 7/E del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/13/operazione-mlbo-trattamento-iva-spv">risoluzione n. 7/E del 2026</a>) hanno determinato una decisa apertura della prassi circa la detraibilità IVA sui transaction costs. Un aspetto che dovrà essere opportunamente valutato da parte degli operatori riguarderà il trattamento fiscale dell’IVA non detratta sui transaction costs, in particolare ove imputata a conto economico a maggiorazione degli stessi. Infatti, l’Agenzia delle Entrate richiede specificamente la tassazione dell’IVA non detratta (ai fini IRES ed IRAP) a fronte della relativa presentazione dell’istanza di rimborso IVA. Gli ultimi interventi dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 58 del 2026 e risoluzione n. 7/E del 2026) hanno determinato una decisa apertura della prassi circa la detraibilità IVA sui transaction costs. Un aspetto che dovrà essere opportunamente valutato da parte degli operatori riguarderà il trattamento fiscale dell’IVA non detratta sui transaction costs, in particolare ove imputata a conto economico a maggiorazione degli stessi. Infatti, l’Agenzia delle Entrate richiede specificamente la tassazione dell’IVA non detratta (ai fini IRES ed IRAP) a fronte della relativa presentazione dell’istanza di rimborso IVA.
Antiriciclaggio: come si evolve l'accesso al registro titolari effettivi
13/03/2026 - Il <a target="_blank" title="decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/11/titolarita-effettiva-accesso-dati-primo-via-governo-recepimento-regole-ue">decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2026</a>, per il recepimento degli <a target="_blank" class="rich-legge" title="articoli 11" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000964932ART79">articoli 11</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="12" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000964932ART80">12</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="13" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000964932ART81">13</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="15" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000964932ART84">15</a> della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva UE n. 20241640" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000964932SOMM">direttiva UE n. 2024/1640</a>, <strong>ridisegna </strong>in modo organico <strong>l'intero regime</strong> di accesso al registro dei titolari effettivi e le relative garanzie, eliminando ogni forma di dipendenza da fonti attuative di rango inferiore. Un ulteriore passo in avanti nell’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Quali sono le novità del provvedimento? Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2026, per il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE n. 2024/1640, ridisegna in modo organico l'intero regime di accesso al registro dei titolari effettivi e le relative garanzie, eliminando ogni forma di dipendenza da fonti attuative di rango inferiore. Un ulteriore passo in avanti nell’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Quali sono le novità del provvedimento?
Collocamento mirato: il decreto Sicurezza ridisegna l'inclusione lavorativa
13/03/2026 - Il decreto Sicurezza (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 1592025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000992470SOMM">D.L. n. 159/2025</a>) modifica la disciplina del collocamento mirato dei lavoratori con disabilità, previsto dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 681999" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000123602SOMM">legge n. 68/1999</a>. Viene ampliata la possibilità di assolvere la quota di riserva attraverso convenzioni con cooperative sociali, enti del Terzo settore e soprattutto società benefit, che coniugano la spinta al profitto d’impresa con i criteri di responsabilità sociale. Un cambiamento che rafforza un modello collaborativo tra aziende e lavoratori disabili, promuovendo percorsi di inserimento ad alto valore aggiunto. Un’occasione concreta per rendere il mercato del lavoro più innovativo e inclusivo. Il decreto Sicurezza (D.L. n. 159/2025) modifica la disciplina del collocamento mirato dei lavoratori con disabilità, previsto dalla legge n. 68/1999. Viene ampliata la possibilità di assolvere la quota di riserva attraverso convenzioni con cooperative sociali, enti del Terzo settore e soprattutto società benefit, che coniugano la spinta al profitto d’impresa con i criteri di responsabilità sociale. Un cambiamento che rafforza un modello collaborativo tra aziende e lavoratori disabili, promuovendo percorsi di inserimento ad alto valore aggiunto. Un’occasione concreta per rendere il mercato del lavoro più innovativo e inclusivo.
Lavoratori impatriati: cosa succede se si cambia regione?
13/03/2026 - Il trasferimento dal Sud a un’altra regione fa perdere al lavoratore impatriato solo l’agevolazione rafforzata del 90%, ma resta applicabile l’agevolazione ordinaria del 70%; non è necessario alcun recupero retroattivo delle imposte già applicate. Con la <a target="_blank" title="risposta a interpello n. 76 del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/12/lavoratori-impatriati-trasferimento-residenza-altra-regione">risposta a interpello n. 76 del 2026</a>, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, in particolare nei casi in cui il contribuente trasferisca la propria residenza da una regione del Mezzogiorno a un’altra regione italiana durante il periodo di fruizione dell’agevolazione. Il trasferimento dal Sud a un’altra regione fa perdere al lavoratore impatriato solo l’agevolazione rafforzata del 90%, ma resta applicabile l’agevolazione ordinaria del 70%; non è necessario alcun recupero retroattivo delle imposte già applicate. Con la risposta a interpello n. 76 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, in particolare nei casi in cui il contribuente trasferisca la propria residenza da una regione del Mezzogiorno a un’altra regione italiana durante il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Parità e trasparenza retributiva: i pareri parlamentari chiariscono le criticità interpretative
13/03/2026 - Lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva (UE) 2023970" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000944085SOMM">direttiva (UE) 2023/970</a>, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, è stato esaminato, l’11 marzo 2026, dalle Commissioni parlamentari XI (Lavoro) della Camera e X (Industria e lavoro) del Senato. Con i pareri approvati, volti a risolvere alcune criticità interpretative, viene indicata l’opportunità di ancorare il concetto di “livello retributivo” alla retribuzione annua lorda. Viene chiarito, inoltre, che per “stesso lavoro” deve intendersi lo svolgimento di mansioni identiche o equivalenti all'interno dello stesso livello retributivo e della medesima categoria contrattuale. Quali sono gli altri chiarimenti? Lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, è stato esaminato, l’11 marzo 2026, dalle Commissioni parlamentari XI (Lavoro) della Camera e X (Industria e lavoro) del Senato. Con i pareri approvati, volti a risolvere alcune criticità interpretative, viene indicata l’opportunità di ancorare il concetto di “livello retributivo” alla retribuzione annua lorda. Viene chiarito, inoltre, che per “stesso lavoro” deve intendersi lo svolgimento di mansioni identiche o equivalenti all'interno dello stesso livello retributivo e della medesima categoria contrattuale. Quali sono gli altri chiarimenti?
IFRS 16: pubblicato il Feedback Statement dell'EFRAG
12/03/2026 - L’EFRAG ha pubblicato il proprio Feedback Statement relativo alla revisione post‑implementazione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a> Leasing. Il documento sintetizza i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica e le attività di sensibilizzazione, illustrando come tali osservazioni abbiano orientato le posizioni espresse nella lettera di commento finale. La maggior parte dei partecipanti ritiene che l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a> stia funzionando come previsto, migliorando la trasparenza grazie alla rilevazione in bilancio della maggior parte dei contratti di locazione. Sono tuttavia emersi rilevanti costi di implementazione e gestione, soprattutto per le entità con un elevato numero di leasing, e una preferenza per interventi mirati anziché modifiche strutturali. Tra le aree che richiedono chiarimenti figurano la determinazione della durata del contratto, i tassi di sconto, i pagamenti variabili e la presentazione dei flussi nel rendiconto finanziario. Sono state inoltre segnalate criticità nelle interazioni con <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 15" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000840054SOMM">IFRS 15</a>. L’EFRAG ha pubblicato il proprio Feedback Statement relativo alla revisione post‑implementazione dell’IFRS 16 Leasing. Il documento sintetizza i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica e le attività di sensibilizzazione, illustrando come tali osservazioni abbiano orientato le posizioni espresse nella lettera di commento finale. La maggior parte dei partecipanti ritiene che l’IFRS 16 stia funzionando come previsto, migliorando la trasparenza grazie alla rilevazione in bilancio della maggior parte dei contratti di locazione. Sono tuttavia emersi rilevanti costi di implementazione e gestione, soprattutto per le entità con un elevato numero di leasing, e una preferenza per interventi mirati anziché modifiche strutturali. Tra le aree che richiedono chiarimenti figurano la determinazione della durata del contratto, i tassi di sconto, i pagamenti variabili e la presentazione dei flussi nel rendiconto finanziario. Sono state inoltre segnalate criticità nelle interazioni con IFRS 9 e IFRS 15.
L'affrancamento delle riserve straordinarie nel bilancio d'esercizio
12/03/2026 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) ha riproposto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. Qual è la tipologia di riserve interessate dalla normativa? Quali sono le procedure di affrancamento? E come valutare la convenienza a perseguire tale operazione? La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha riproposto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. Qual è la tipologia di riserve interessate dalla normativa? Quali sono le procedure di affrancamento? E come valutare la convenienza a perseguire tale operazione?
Bilanci intermedi con OIC 30 facoltativo dal 1° gennaio 2025
11/03/2026 - Il principio contabile <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 30" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643896SOMM">OIC 30</a>, <a target="_blank" title="approvato a giugno 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/12/oic-30-bilanci-intermedi-partire-1-gennaio-2026">approvato a giugno 2025</a>, disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio e si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026. È tuttavia consentita l’applicazione anticipata, su base facoltativa, ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025. La nuova versione del principio è indirizzata alle società che sono tenute per legge, o che scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio in una situazione ordinaria dell’impresa. Attenzione, quindi: l’OI 30 non disciplina il contenuto delle situazioni contabili intermedie redatte in momenti particolari. Il principio contabile OIC 30, approvato a giugno 2025, disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio e si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026. È tuttavia consentita l’applicazione anticipata, su base facoltativa, ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025. La nuova versione del principio è indirizzata alle società che sono tenute per legge, o che scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio in una situazione ordinaria dell’impresa. Attenzione, quindi: l’OI 30 non disciplina il contenuto delle situazioni contabili intermedie redatte in momenti particolari.
ZES Unica 2026: in quali casi è rispettato il principio di incentivazione del regolamento GBER?
13/03/2026 - Secondo il <a target="_blank" title="Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 3882/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/02/zes-unica-zls-pronti-modelli-comunicazione-fruire-bonus">Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 3882/2026</a> risultano agevolabili con il credito d’imposta ZES unica mezzogiorno esclusivamente gli investimenti che rispettano il “principio di incentivazione” ex <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 6" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000801112ART196">art. 6</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento UE n. 6512014" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000801112SOMM">Regolamento UE n. 651/2014</a> (GBER). Secondo questa disposizione sono ammessi solo gli investimenti per cui l’impresa presenta la domanda di accesso all’agevolazione prima dell’avvio dei relativi lavori di realizzazione. Ma cosa succede se per il periodo d’imposta 2026 l’impresa assume un impegno giuridicamente vincolante alla realizzazione dell’investimento prima dell’invio della comunicazione lungo la finestra temporale 31 marzo - 30 maggio 2026? Si considera rispettato o no il principio di incentivazione? Secondo il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 3882/2026 risultano agevolabili con il credito d’imposta ZES unica mezzogiorno esclusivamente gli investimenti che rispettano il “principio di incentivazione” ex art. 6, Regolamento UE n. 651/2014 (GBER). Secondo questa disposizione sono ammessi solo gli investimenti per cui l’impresa presenta la domanda di accesso all’agevolazione prima dell’avvio dei relativi lavori di realizzazione. Ma cosa succede se per il periodo d’imposta 2026 l’impresa assume un impegno giuridicamente vincolante alla realizzazione dell’investimento prima dell’invio della comunicazione lungo la finestra temporale 31 marzo - 30 maggio 2026? Si considera rispettato o no il principio di incentivazione?
Fondo PMI: i chiarimenti operativi per il calcolo del premio aggiuntivo 2026
12/03/2026 - Invitalia–Mediocredito Centrale hanno pubblicato la circolare n. 2/2026 sull’applicazione del premio aggiuntivo previsto dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 2072024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974540SOMM">legge 207/2024</a> e dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto interministeriale del 21 gennaio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999196SOMM">decreto interministeriale del 21 gennaio 2026</a>. Dal 20 febbraio 2026 i soggetti finanziatori devono versare un premio aggiuntivo al Fondo di Garanzia, calcolato in base al rapporto tra importo garantito totale e totale dei finanziamenti erogati, considerando la soglia di esenzione. Il premio non è dovuto se l’importo garantito non supera il valore massimo tra il 30% dei finanziamenti e la soglia di esenzione; oltre tale limite si applicano aliquote dello 0,5% e dell’1,5% per scaglioni. È prevista una riduzione del 50% quando almeno il 60% dei beneficiari rientra nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. Il versamento va effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo sul conto della Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo di Garanzia. Invitalia–Mediocredito Centrale hanno pubblicato la circolare n. 2/2026 sull’applicazione del premio aggiuntivo previsto dalla legge 207/2024 e dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2026. Dal 20 febbraio 2026 i soggetti finanziatori devono versare un premio aggiuntivo al Fondo di Garanzia, calcolato in base al rapporto tra importo garantito totale e totale dei finanziamenti erogati, considerando la soglia di esenzione. Il premio non è dovuto se l’importo garantito non supera il valore massimo tra il 30% dei finanziamenti e la soglia di esenzione; oltre tale limite si applicano aliquote dello 0,5% e dell’1,5% per scaglioni. È prevista una riduzione del 50% quando almeno il 60% dei beneficiari rientra nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. Il versamento va effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo sul conto della Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo di Garanzia.
Sviluppo competenze: il MIMIT pubblica ulteriori precisazioni e indicazioni operative
11/03/2026 - La circolare direttoriale MIMIT 11 marzo 2026, n. 646 fornisce indicazioni operative per l’attuazione del regime di aiuto previsto dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto ministeriale 4 settembre 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000991787SOMM">decreto ministeriale 4 settembre 2025</a> nell’ambito del PN RIC 2021‑2027, Azione 1.4.1 “Sviluppo competenze”. Il documento chiarisce che i percorsi formativi possono coinvolgere esclusivamente i dipendenti delle unità locali delle PMI situate nelle Regioni meno sviluppate. Sono ammessi anche i lavoratori in Cassa Integrazione Ordinaria, mentre sono esclusi quelli in CIGS, poiché inseriti in contesti di crisi strutturale non coerenti con le finalità della misura. La formazione deve svolgersi unicamente in presenza, presso le sedi dell’impresa, dell’ente formatore o altre strutture idonee. La circolare ricorda inoltre che le attività devono iniziare entro sei mesi dalla concessione e concludersi entro dodici mesi (prorogabili di sei). Le agevolazioni sono erogate in una o due tranche, in base all’avanzamento del percorso. La circolare direttoriale MIMIT 11 marzo 2026, n. 646 fornisce indicazioni operative per l’attuazione del regime di aiuto previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 2025 nell’ambito del PN RIC 2021‑2027, Azione 1.4.1 “Sviluppo competenze”. Il documento chiarisce che i percorsi formativi possono coinvolgere esclusivamente i dipendenti delle unità locali delle PMI situate nelle Regioni meno sviluppate. Sono ammessi anche i lavoratori in Cassa Integrazione Ordinaria, mentre sono esclusi quelli in CIGS, poiché inseriti in contesti di crisi strutturale non coerenti con le finalità della misura. La formazione deve svolgersi unicamente in presenza, presso le sedi dell’impresa, dell’ente formatore o altre strutture idonee. La circolare ricorda inoltre che le attività devono iniziare entro sei mesi dalla concessione e concludersi entro dodici mesi (prorogabili di sei). Le agevolazioni sono erogate in una o due tranche, in base all’avanzamento del percorso.
Quando devono cancellarsi dal RENTRI i soggetti esclusi dalla legge di Bilancio 2026
13/03/2026 - I soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI dalla legge di Bilancio 2026 devono cancellarsi dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti entro il 30 marzo 2026. La pratica di cancellazione va inviata tramite l’area operatori del portale RENTRI. Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati. Cosa succede alle domande presentate oltre il termine? I soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI dalla legge di Bilancio 2026 devono cancellarsi dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti entro il 30 marzo 2026. La pratica di cancellazione va inviata tramite l’area operatori del portale RENTRI. Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati. Cosa succede alle domande presentate oltre il termine?
Autorità di regolazione dei trasporti: stabilite misure e modalità di versamento del contributo 2026 dovuto
12/03/2026 - L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la delibera del 4 dicembre 2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2026, ha definito misure e modalità di versamento del contributo dovuto per il 2026. Sono obbligati i soggetti che gestiscono infrastrutture e servizi nei settori ferroviario, portuale, aeroportuale, autostradale, marittimo, aereo, stradale, logistico e ancillare. Sono escluse le società in liquidazione o in procedure concorsuali a fini liquidatori al 31 dicembre 2025. Il contributo è fissato allo 0,45 per mille del fatturato al netto di specifiche componenti escluse. Non è dovuto il versamento se l’importo è pari o inferiore a 3.150 euro. Il pagamento avviene in due rate: due terzi entro il 15 maggio 2026 e il restante terzo entro il 30 ottobre 2026. L’Autorità potrà attivare controlli e recuperi in caso di omissioni o ritardi. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la delibera del 4 dicembre 2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2026, ha definito misure e modalità di versamento del contributo dovuto per il 2026. Sono obbligati i soggetti che gestiscono infrastrutture e servizi nei settori ferroviario, portuale, aeroportuale, autostradale, marittimo, aereo, stradale, logistico e ancillare. Sono escluse le società in liquidazione o in procedure concorsuali a fini liquidatori al 31 dicembre 2025. Il contributo è fissato allo 0,45 per mille del fatturato al netto di specifiche componenti escluse. Non è dovuto il versamento se l’importo è pari o inferiore a 3.150 euro. Il pagamento avviene in due rate: due terzi entro il 15 maggio 2026 e il restante terzo entro il 30 ottobre 2026. L’Autorità potrà attivare controlli e recuperi in caso di omissioni o ritardi.
Congelamento fondi: la Corte di Giustizia dell'UE vieta voto e partecipazione
12/03/2026 - Con la sentenza C‑465/24 del 13 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che, nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia, il congelamento dei fondi impedisce in modo assoluto al titolare di certificati azionari soggetto a sanzioni di partecipare e votare alle assemblee degli azionisti. La Corte qualifica infatti i certificati azionari come “fondi” e considera l’esercizio dei diritti assembleari un “uso di fondi”, poiché tale attività può incidere, anche indirettamente, sul valore, sulla natura o sulla destinazione degli stessi. Le decisioni adottate dall’assemblea influenzano necessariamente lo stato e il funzionamento della società, con effetti sul valore delle azioni o dei certificati detenuti dal soggetto sanzionato. Una lettura meno restrittiva contrasterebbe con l’obiettivo delle misure UE, che mirano a limitare al massimo qualsiasi operazione sui fondi congelati. Con la sentenza C‑465/24 del 13 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che, nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia, il congelamento dei fondi impedisce in modo assoluto al titolare di certificati azionari soggetto a sanzioni di partecipare e votare alle assemblee degli azionisti. La Corte qualifica infatti i certificati azionari come “fondi” e considera l’esercizio dei diritti assembleari un “uso di fondi”, poiché tale attività può incidere, anche indirettamente, sul valore, sulla natura o sulla destinazione degli stessi. Le decisioni adottate dall’assemblea influenzano necessariamente lo stato e il funzionamento della società, con effetti sul valore delle azioni o dei certificati detenuti dal soggetto sanzionato. Una lettura meno restrittiva contrasterebbe con l’obiettivo delle misure UE, che mirano a limitare al massimo qualsiasi operazione sui fondi congelati.
Acquista insieme e risparmia
Novità e anteprime
Speciali
Fonte: ipsoa.it
Fonte: ipsoa.it
Fonte: ipsoa.it
Fonte: ipsoa.it
Fonte: ipsoa.it
Fonte: ipsoa.it
Fonte: ipsoa.it
Fonte: ipsoa.it
Fonte: ipsoa.it
GDPR: come gestire gli adempimenti
Fonte: ipsoa.it
Video


Rendi più veloce e produttivo il tuo lavoro con One LEGALE e Kleos
Guarda i video
La Mia Biblioteca
Guarda i video