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Quotidiano Giuridico
Difformità della videosorveglianza rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione INL
23/03/2026 - Scatta la sanzione per trattamento illecito di dati personali (Garante Privacy, provvedimento n. 84/2026)
Omessa comunicazione dei dati del conducente: niente sanzione se il verbale presupposto è annullato
23/03/2026 - La violazione dell'art. 126-bis Codice della Strada si configura solo quando sia definito il ricorso avverso il verbale per l'infrazione presupposta (Cassazione n. 32988/2025)
Abusi edilizi: l'ordine di demolizione penale e l'ingiunzione amministrativa non sono equiparabili
23/03/2026 - L’ordine impartito dal giudice penale non consente l’attivazione dei poteri acquisitivi del Comune (Cassazione n. 39461/2025)
IPSOA Quotidiano
Quanto conviene l'iperammortamento 2026? Esempi e simulazioni di risparmio fiscale
23/03/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo iperammortamento" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/03/iperammortamento-punti-critici-risolvere">nuovo iperammortamento</a>, introdotto dalla <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a>, consente significativi risparmi fiscali, soprattutto per PMI e imprese individuali con aliquote elevate. La struttura della norma è a scaglioni progressivi; in tal modo, vengono premiati maggiormente gli investimenti di importo contenuto (tipici, ad esempio, delle PMI), mantenendo un sostegno significativo anche per i grandi progetti industriali, fino al limite di 20 milioni di euro. In caso di imprenditori individuali, la convenienza dipende anche dall’aliquota marginale IRPEF applicabile al reddito dell’imprenditore. Vediamo alcuni casi pratici. Il nuovo iperammortamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2026, consente significativi risparmi fiscali, soprattutto per PMI e imprese individuali con aliquote elevate. La struttura della norma è a scaglioni progressivi; in tal modo, vengono premiati maggiormente gli investimenti di importo contenuto (tipici, ad esempio, delle PMI), mantenendo un sostegno significativo anche per i grandi progetti industriali, fino al limite di 20 milioni di euro. In caso di imprenditori individuali, la convenienza dipende anche dall’aliquota marginale IRPEF applicabile al reddito dell’imprenditore. Vediamo alcuni casi pratici.
Dichiarazione Recupero ICI 2006-2011: le istruzioni da seguire
23/03/2026 - In vista della scadenza del 31 marzo 2026, entro la quale gli enti non commerciali interessati devono dichiarare per via telematica i dati finalizzati all’eventuale recupero dell’ICI oggetto di esenzione negli anni 2006-2011, è utile analizzare i punti salienti delle istruzioni per la compilazione del modello (approvato con <a target="_blank" title="D.M. 4 febbraio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/30/recupero-ici-online-modello-dichiarazione">D.M. 4 febbraio 2026</a>), la cui comprensione è fondamentale ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo. In vista della scadenza del 31 marzo 2026, entro la quale gli enti non commerciali interessati devono dichiarare per via telematica i dati finalizzati all’eventuale recupero dell’ICI oggetto di esenzione negli anni 2006-2011, è utile analizzare i punti salienti delle istruzioni per la compilazione del modello (approvato con D.M. 4 febbraio 2026), la cui comprensione è fondamentale ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo.
Accessi, ispezioni e verifiche fiscali: a un anno dalla sentenza Italgomme a che punto siamo?
21/03/2026 - L’adeguamento dell’ordinamento italiano alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU sulla normativa relativa ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali è indifferibile. È vero la modifica apportata allo Statuto dei diritti del contribuente rappresenta un primo, limitato intervento, ma serve una revisione organica dei presupposti, dei limiti e delle modalità di esercizio dei poteri istruttori, nonché l’introduzione di strumenti di tutela effettivi e tempestivi. Servono rimeditazioni profonde e ben ponderate, che coinvolgano non soltanto il legislatore, ma partano dalla dottrina e passino attraverso le opportune riflessioni della stessa Amministrazione finanziaria e arrivino anche ai giudici. I tempi stringono, perché il mancato adeguamento dell’ordinamento italiano alle sentenze della CEDU integra una violazione delle norme internazionali che, per Costituzione, devono essere rispettate. L’adeguamento dell’ordinamento italiano alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU sulla normativa relativa ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali è indifferibile. È vero la modifica apportata allo Statuto dei diritti del contribuente rappresenta un primo, limitato intervento, ma serve una revisione organica dei presupposti, dei limiti e delle modalità di esercizio dei poteri istruttori, nonché l’introduzione di strumenti di tutela effettivi e tempestivi. Servono rimeditazioni profonde e ben ponderate, che coinvolgano non soltanto il legislatore, ma partano dalla dottrina e passino attraverso le opportune riflessioni della stessa Amministrazione finanziaria e arrivino anche ai giudici. I tempi stringono, perché il mancato adeguamento dell’ordinamento italiano alle sentenze della CEDU integra una violazione delle norme internazionali che, per Costituzione, devono essere rispettate.
Calamità naturali e agricoltura: de minimis per domande tardive
23/03/2026 - Con il decreto 13 marzo 2026, il Ministero dell’agricoltura introduce un regime “de minimis” per consentire all’INPS di riconoscere esoneri contributivi alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi già dichiarati eccezionali. La misura interviene per superare i limiti temporali del precedente regime di aiuti in esenzione, permettendo la definizione delle domande non ancora perfezionate o liquidate oltre i termini previsti. Il provvedimento si coordina con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con il nuovo massimale “de minimis” elevato a 50.000 euro. Con il decreto 13 marzo 2026, il Ministero dell’agricoltura introduce un regime “de minimis” per consentire all’INPS di riconoscere esoneri contributivi alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi già dichiarati eccezionali. La misura interviene per superare i limiti temporali del precedente regime di aiuti in esenzione, permettendo la definizione delle domande non ancora perfezionate o liquidate oltre i termini previsti. Il provvedimento si coordina con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con il nuovo massimale “de minimis” elevato a 50.000 euro.
Pensione privilegiata e disciplina transitoria: esclusa l'estensione alle mere aspettative
23/03/2026 - Con la sentenza n. 37 del 2026, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui non estende il regime transitorio della pensione privilegiata ai casi in cui il termine per la domanda non sia ancora iniziato a decorrere. La Corte ribadisce che il diritto al trattamento sorge solo con la cessazione dal servizio e che le deroghe previste dal legislatore tutelano esclusivamente diritti già acquisiti o acquisibili, non mere aspettative. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza sulla discrezionalità legislativa in materia previdenziale e sulla legittimità delle discipline transitorie. Con la sentenza n. 37 del 2026, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui non estende il regime transitorio della pensione privilegiata ai casi in cui il termine per la domanda non sia ancora iniziato a decorrere. La Corte ribadisce che il diritto al trattamento sorge solo con la cessazione dal servizio e che le deroghe previste dal legislatore tutelano esclusivamente diritti già acquisiti o acquisibili, non mere aspettative. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza sulla discrezionalità legislativa in materia previdenziale e sulla legittimità delle discipline transitorie.
Smart working: 4 regole per organizzare il lavoro
23/03/2026 - Lo smart working rappresenta una diversa organizzazione della prestazione lavorativa, soggetta a limiti di orario e al controllo datoriale. Devono essere, inoltre, disciplinati il diritto alla disconnessione e il ricorso al lavoro straordinario, che non è automatico, ma è ammesso solo se espressamente previsto e autorizzato nell’accordo individuale. Un insieme di regole che il datore di lavoro è chiamato a considerare e rispettare nell’organizzazione della prestazione del dipendente. Lo smart working rappresenta una diversa organizzazione della prestazione lavorativa, soggetta a limiti di orario e al controllo datoriale. Devono essere, inoltre, disciplinati il diritto alla disconnessione e il ricorso al lavoro straordinario, che non è automatico, ma è ammesso solo se espressamente previsto e autorizzato nell’accordo individuale. Un insieme di regole che il datore di lavoro è chiamato a considerare e rispettare nell’organizzazione della prestazione del dipendente.
Rendiconto per cassa: i GU il nuovo modello di aggregato per gli ETS sotto 60.000 euro
23/03/2026 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 18 febbraio 2026 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali introduce il nuovo modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (Mod. E) per gli Enti del Terzo Settore con entrate non superiori a 60.000 euro. Il modello, previsto dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 13" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436ART31">art. 13</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="Codice del Terzo Settore" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436SOMM">Codice del Terzo Settore</a> e reso possibile dalle semplificazioni introdotte dalla legge 104/2024, consente agli ETS di riportare entrate e uscite in forma aggregata, secondo una modulistica ufficiale valida per tutti gli enti, anche privi di personalità giuridica. Le nuove disposizioni si applicano già alla redazione del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 18 febbraio 2026 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali introduce il nuovo modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (Mod. E) per gli Enti del Terzo Settore con entrate non superiori a 60.000 euro. Il modello, previsto dall’art. 13 del Codice del Terzo Settore e reso possibile dalle semplificazioni introdotte dalla legge 104/2024, consente agli ETS di riportare entrate e uscite in forma aggregata, secondo una modulistica ufficiale valida per tutti gli enti, anche privi di personalità giuridica. Le nuove disposizioni si applicano già alla redazione del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto.
Neutralità fiscale in caso di cambiamento volontario di accounting policy
23/03/2026 - La contabilizzazione di un cambiamento volontario di accounting policy è trattata all’interno dello <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 8" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643030SOMM">IAS 8</a> e dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 29" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842777SOMM">OIC 29</a> ed è ispirata, con applicazione retrospettica, a fornire in bilancio informazioni maggiormente rappresentative della sostanza delle transazioni sottostanti. Dal punto di vista fiscale, un approccio di ragionevolezza e sistematicità dovrebbe comportare l’applicazione del principio di neutralità fiscale (e conseguente gestione di un doppio binario civilistico/fiscale) al cambiamento volontario di accounting policy, analogamente a quanto già avviene in caso di cambiamento obbligatorio di principio contabile. La contabilizzazione di un cambiamento volontario di accounting policy è trattata all’interno dello IAS 8 e dell’OIC 29 ed è ispirata, con applicazione retrospettica, a fornire in bilancio informazioni maggiormente rappresentative della sostanza delle transazioni sottostanti. Dal punto di vista fiscale, un approccio di ragionevolezza e sistematicità dovrebbe comportare l’applicazione del principio di neutralità fiscale (e conseguente gestione di un doppio binario civilistico/fiscale) al cambiamento volontario di accounting policy, analogamente a quanto già avviene in caso di cambiamento obbligatorio di principio contabile.
Collegio sindacale: cosa cambia nei modelli CNDCEC per la relazione sui bilanci 2025
20/03/2026 - Il CNDCEC aggiorna i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025. La nuova relazione del Collegio sindacale ex <a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2429" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00001696">art. 2429</a> c.c. e la relazione unitaria per i sindaci‑revisori, in continuità con le Norme di comportamento 2024 e con i Verbali del 2025, rafforzano il ruolo del Collegio come presidio di legalità e corretta gestione. La struttura modulare e gli esempi operativi dei documenti del CNDCEC rendono i modelli uno strumento essenziale per una vigilanza efficace e conforme al quadro normativo vigente. Quali sono le novità? Il CNDCEC aggiorna i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025. La nuova relazione del Collegio sindacale ex art. 2429 c.c. e la relazione unitaria per i sindaci‑revisori, in continuità con le Norme di comportamento 2024 e con i Verbali del 2025, rafforzano il ruolo del Collegio come presidio di legalità e corretta gestione. La struttura modulare e gli esempi operativi dei documenti del CNDCEC rendono i modelli uno strumento essenziale per una vigilanza efficace e conforme al quadro normativo vigente. Quali sono le novità?
Contributo fiere: proroga al 30 giugno 2026 per la presentazione delle istanze di rimborso
23/03/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 20 marzo 2026, ha prorogato al 30 giugno 2026 il termine per la presentazione delle istanze di rimborso del buono fiere da parte delle PMI, previsto dal Capo II del <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto interministeriale 26 giugno 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000989155SOMM">decreto interministeriale 26 giugno 2025</a>. La decisione nasce dalla constatazione del numero limitato di richieste pervenute entro la scadenza originaria fissata dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto direttoriale dell11 agosto 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000989153SOMM">decreto direttoriale dell’11 agosto 2025</a>. La proroga mira a favorire una più ampia partecipazione delle imprese e a consentire anche a chi non aveva rispettato il termine iniziale di accedere al rimborso. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 20 marzo 2026, ha prorogato al 30 giugno 2026 il termine per la presentazione delle istanze di rimborso del buono fiere da parte delle PMI, previsto dal Capo II del decreto interministeriale 26 giugno 2025. La decisione nasce dalla constatazione del numero limitato di richieste pervenute entro la scadenza originaria fissata dal decreto direttoriale dell’11 agosto 2025. La proroga mira a favorire una più ampia partecipazione delle imprese e a consentire anche a chi non aveva rispettato il termine iniziale di accedere al rimborso.
Progetti di micro e piccole imprese in settori specifici: quanto conviene il bando ISI 2025
23/03/2026 - Attraverso l’Asse di finanziamento 4 del bando ISI 2025, l’INAIL concede contributi a micro e piccole imprese operanti in settori di attività specifici (tra cui abbigliamento, legno, mobili, ristorazione e alcuni settori del commercio alimentare) per progetti che ricadono all’interno delle seguenti tipologie di intervento: riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine; riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di apparecchi elettrici; riduzione del rischio da polveri di legno. Oltre all’intervento principale, le imprese hanno la possibilità di realizzare un intervento aggiuntivo. La procedura informatica per la compilazione della domanda aprirà dal 13 aprile fino al 28 maggio 2026. Quanto si risparmia? Attraverso l’Asse di finanziamento 4 del bando ISI 2025, l’INAIL concede contributi a micro e piccole imprese operanti in settori di attività specifici (tra cui abbigliamento, legno, mobili, ristorazione e alcuni settori del commercio alimentare) per progetti che ricadono all’interno delle seguenti tipologie di intervento: riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine; riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di apparecchi elettrici; riduzione del rischio da polveri di legno. Oltre all’intervento principale, le imprese hanno la possibilità di realizzare un intervento aggiuntivo. La procedura informatica per la compilazione della domanda aprirà dal 13 aprile fino al 28 maggio 2026. Quanto si risparmia?
Agevolazioni per la formazione nelle PMI: requisiti e modalità operative
20/03/2026 - La circolare direttoriale MIMIT del 20 marzo 2026, n. 716, che sostituisce la precedente n. 646/2026, fornisce chiarimenti e indicazioni operative per l’attuazione dell’intervento PN RIC 2021‑2027 – Azione 1.4.1 Sviluppo competenze, previsto dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto ministeriale 4 settembre 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000991787SOMM">decreto ministeriale 4 settembre 2025</a>. Le agevolazioni sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare percorsi di formazione per il personale dipendente impiegato presso unità locali situate nelle Regioni meno sviluppate. Sono ammessi anche i lavoratori a orario ridotto in CIGO, mentre restano esclusi i dipendenti in CIGS. Le attività formative devono svolgersi esclusivamente in presenza e nel rispetto dei requisiti del decreto, con avvio entro 6 mesi e conclusione entro 12 mesi dalla concessione. Le agevolazioni sono erogate in una o due quote, sulla base dello stato di avanzamento e secondo le modalità previste dal decreto attuativo. La circolare direttoriale MIMIT del 20 marzo 2026, n. 716, che sostituisce la precedente n. 646/2026, fornisce chiarimenti e indicazioni operative per l’attuazione dell’intervento PN RIC 2021‑2027 – Azione 1.4.1 Sviluppo competenze, previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 2025. Le agevolazioni sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare percorsi di formazione per il personale dipendente impiegato presso unità locali situate nelle Regioni meno sviluppate. Sono ammessi anche i lavoratori a orario ridotto in CIGO, mentre restano esclusi i dipendenti in CIGS. Le attività formative devono svolgersi esclusivamente in presenza e nel rispetto dei requisiti del decreto, con avvio entro 6 mesi e conclusione entro 12 mesi dalla concessione. Le agevolazioni sono erogate in una o due quote, sulla base dello stato di avanzamento e secondo le modalità previste dal decreto attuativo.
AGCM riduce allo 0,055‰ l'aliquota del contributo per il 2026
23/03/2026 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del 3 marzo 2026 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aggiornato l’aliquota del contributo dovuto dalle società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni di euro per il finanziamento dei propri oneri di funzionamento. Per il 2026 l’aliquota è stata ridotta allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, con voto contrario del Presidente, favorevole a una riduzione più ampia. La delibera conferma inoltre che la contribuzione massima a carico di ciascuna impresa non può superare 275.000 euro, pari a cento volte la misura minima prevista dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 2871990" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000119865SOMM">legge 287/1990</a>. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del 3 marzo 2026 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aggiornato l’aliquota del contributo dovuto dalle società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni di euro per il finanziamento dei propri oneri di funzionamento. Per il 2026 l’aliquota è stata ridotta allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, con voto contrario del Presidente, favorevole a una riduzione più ampia. La delibera conferma inoltre che la contribuzione massima a carico di ciascuna impresa non può superare 275.000 euro, pari a cento volte la misura minima prevista dalla legge 287/1990.
Sostenibilità: l'EFRAG avvia la consultazione sul nuovo Standard Volontario per le non‑PMI
23/03/2026 - L’EFRAG ha avviato una consultazione rivolta alle imprese europee non PMI escluse dall’ambito della CSRD, invitandole a partecipare alle attività di ricerca e confronto sul futuro Standard Volontario (VS). Possono candidarsi aziende con meno di 1.000 dipendenti o con fatturato inferiore a 450 milioni di euro, oltre a revisori, associazioni, istituti finanziari, investitori e altri utilizzatori delle informazioni di sostenibilità. Le iniziative previste includono webinar, sondaggi ed eventi finalizzati a comprendere l’evoluzione della rendicontazione di sostenibilità e le modalità applicative del nuovo standard. Le manifestazioni di interesse vanno inviate entro il 20 aprile 2026. Il VS, atteso entro fine anno come atto delegato della Commissione europea, si baserà sullo standard volontario per le PMI (VSME). L’EFRAG, già in dialogo con le PMI, estende ora il confronto anche alle imprese non obbligate agli ESRS che potrebbero adottare volontariamente il nuovo standard. L’EFRAG ha avviato una consultazione rivolta alle imprese europee non PMI escluse dall’ambito della CSRD, invitandole a partecipare alle attività di ricerca e confronto sul futuro Standard Volontario (VS). Possono candidarsi aziende con meno di 1.000 dipendenti o con fatturato inferiore a 450 milioni di euro, oltre a revisori, associazioni, istituti finanziari, investitori e altri utilizzatori delle informazioni di sostenibilità. Le iniziative previste includono webinar, sondaggi ed eventi finalizzati a comprendere l’evoluzione della rendicontazione di sostenibilità e le modalità applicative del nuovo standard. Le manifestazioni di interesse vanno inviate entro il 20 aprile 2026. Il VS, atteso entro fine anno come atto delegato della Commissione europea, si baserà sullo standard volontario per le PMI (VSME). L’EFRAG, già in dialogo con le PMI, estende ora il confronto anche alle imprese non obbligate agli ESRS che potrebbero adottare volontariamente il nuovo standard.
Privacy negli studi: l'approfondimento dei commercialisti
23/03/2026 - “La gestione della privacy negli studi professionali alla luce della normativa ISO/IEC 27701:2025” è il titolo del documento che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha pubblicato con l’obiettivo di offrire ai professionisti uno strumento operativo per strutturare la compliance in materia di protezione dei dati personali. Il testo approfondisce il modello di Privacy Information Management System (PIMS) previsto dalla ISO/IEC 27701:2025, evidenziandone il ruolo nell’integrazione tra obblighi GDPR, gestione del rischio e governance organizzativa. Il documento richiama la centralità del Commercialista nel trattamento di dati personali e la necessità di rispettare rigorosamente i ruoli di Titolare o Responsabile, con i relativi obblighi e responsabilità. Sottolinea inoltre l’importanza di sviluppare resilienza organizzativa attraverso procedure strutturate, prevenzione degli errori e protezione dalle minacce informatiche, individuando nello standard ISO 27701 un modello avanzato per un sistema di gestione della privacy efficace. “La gestione della privacy negli studi professionali alla luce della normativa ISO/IEC 27701:2025” è il titolo del documento che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha pubblicato con l’obiettivo di offrire ai professionisti uno strumento operativo per strutturare la compliance in materia di protezione dei dati personali. Il testo approfondisce il modello di Privacy Information Management System (PIMS) previsto dalla ISO/IEC 27701:2025, evidenziandone il ruolo nell’integrazione tra obblighi GDPR, gestione del rischio e governance organizzativa. Il documento richiama la centralità del Commercialista nel trattamento di dati personali e la necessità di rispettare rigorosamente i ruoli di Titolare o Responsabile, con i relativi obblighi e responsabilità. Sottolinea inoltre l’importanza di sviluppare resilienza organizzativa attraverso procedure strutturate, prevenzione degli errori e protezione dalle minacce informatiche, individuando nello standard ISO 27701 un modello avanzato per un sistema di gestione della privacy efficace.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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