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Prodotti in evidenza
Quotidiano Giuridico
Intelligenza artificiale, le raccomandazioni della CNIL
30/06/2025 - Tracciati i confini dell’interesse legittimo nel trattamento dei dati per l’addestramento dell’IA
Stalking condominiale: condizioni e limiti
30/06/2025 - Il reato non è riferibile genericamente a un ''condominio'' come entità collettiva, ma richiede la verifica dell’evento tipico per ogni condomino costituito parte civile
Abusiva attività finanziaria e criptovalute: evoluzione normativa e rispetto del principio di legalità
30/06/2025 -
Non è integrato il delitto previsto all'art. 166, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dall’espletamento di servizi concernenti la compravendita di criptovalute in assenza di specifica abilitazione se svolti prima dell’entrata in vigore della normativa che, a iniziare dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha introdotto una espressa disciplina per le valute digitali (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 17 giugno 2025, n. 22651).
IPSOA Quotidiano
Costo del lavoro nel caso di società appartenenti a un gruppo: i chiarimenti sul calcolo della maggiorazione
30/06/2025 - Con un decreto del 27 giugno 2025 del Ministero dell’Economia sono stati forniti chiarimenti in merito al calcolo della maggiorazione del costo del lavoro nel caso di società appartenenti a un gruppo coerentemente con le finalità del decreto legislativo n. 216 del 2023 istitutivo della misura agevolativa. In questo modo si interviene, in modo più puntuale, sul calcolo della maggiorazione spettante alle singole società appartenenti a un “gruppo interno” per chiarire, evitando incertezze interpretative, il contenuto del richiamato comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, coerentemente con le finalità antielusive della stessa disposizione espressamente dichiarate nella relazione illustrativa di accompagnamento del medesimo decreto legislative. Con un decreto del 27 giugno 2025 del Ministero dell’Economia sono stati forniti chiarimenti in merito al calcolo della maggiorazione del costo del lavoro nel caso di società appartenenti a un gruppo coerentemente con le finalità del decreto legislativo n. 216 del 2023 istitutivo della misura agevolativa. In questo modo si interviene, in modo più puntuale, sul calcolo della maggiorazione spettante alle singole società appartenenti a un “gruppo interno” per chiarire, evitando incertezze interpretative, il contenuto del richiamato comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, coerentemente con le finalità antielusive della stessa disposizione espressamente dichiarate nella relazione illustrativa di accompagnamento del medesimo decreto legislative.
Modifica dello split payment: i chiarimenti sulla decorrenza
30/06/2025 - Con una faq del 27 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esclusione delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana dall’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello <i style="font-style: italic;">split payment</i> opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse. Detto meccanismo, pertanto, per quanto concerne le operazioni rese nei confronti degli anzidetti soggetti, trova applicazione in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025. Con una faq del 27 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esclusione delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana dall’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse. Detto meccanismo, pertanto, per quanto concerne le operazioni rese nei confronti degli anzidetti soggetti, trova applicazione in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025.
Scambio Automatico Finanziario Internazionale: le FAQ delle Entrate
30/06/2025 - In tema di CRS DAC2, con delle faq del 27 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di cessazione con confluenza a seguito di operazioni straordinarie l’operatore cessato è tenuto a effettuare la cancellazione della PEC dal Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) entro 60 giorni dalla decorrenza degli effetti della cessazione dell’attività. Tale cancellazione non permette l’invio di ulteriori comunicazioni. Pertanto, la possibilità di effettuare la comunicazione ai fini del CRS entro il termine ordinario del 30 giugno, è subordinata alla data di efficacia dell’operazione stessa. In tema di CRS DAC2, con delle faq del 27 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di cessazione con confluenza a seguito di operazioni straordinarie l’operatore cessato è tenuto a effettuare la cancellazione della PEC dal Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) entro 60 giorni dalla decorrenza degli effetti della cessazione dell’attività. Tale cancellazione non permette l’invio di ulteriori comunicazioni. Pertanto, la possibilità di effettuare la comunicazione ai fini del CRS entro il termine ordinario del 30 giugno, è subordinata alla data di efficacia dell’operazione stessa.
Agricoltori autonomi: tariffazione 2025
30/06/2025 - Nel messaggio n. 2069 del 30 giugno 2025, l’INPS ha comunicato che, a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi, i nuovi avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione 2025, relativo a ogni posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli. Nel messaggio n. 2069 del 30 giugno 2025, l’INPS ha comunicato che, a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi, i nuovi avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione 2025, relativo a ogni posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli.
Assistenza fiscale: gestione conguagli da parte dell'INPS
30/06/2025 - L’INPS, nel messaggio n. 2070 del 2025, chiarisce le modalità di effettuazione, per il periodo d’imposta 2025, delle operazioni di conguaglio, sia a debito che a credito, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentati dai propri assistiti. Tra l’altro l’Istituto chiarisce che, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2025, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2025. L’INPS, nel messaggio n. 2070 del 2025, chiarisce le modalità di effettuazione, per il periodo d’imposta 2025, delle operazioni di conguaglio, sia a debito che a credito, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentati dai propri assistiti. Tra l’altro l’Istituto chiarisce che, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2025, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2025.
Donazione sangue: nuovi dati in Uniemens da ottobre 2025
30/06/2025 - Nel messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025, l’INPS ha comunicato che è stato spostato, dalla competenza di luglio a quella di ottobre 2025, l’obbligo di valorizzare i seguenti elementi relativo al rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione. Nel messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025, l’INPS ha comunicato che è stato spostato, dalla competenza di luglio a quella di ottobre 2025, l’obbligo di valorizzare i seguenti elementi relativo al rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione.
OIC 34: il coordinamento con la disciplina fiscale IRES e IRAP
30/06/2025 - Con <a target="_blank" title="D.M. 27 giugno 2025 il Ministero dell’Economia e delle finanze" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/28/emanate-disposizioni-coordinamento-ires-irap-oic-34-aggiornamento-principi-contabili-oic-16-oic-31">D.M. 27 giugno 2025 il Ministero dell’Economia e delle finanze</a> dettato le disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento alle regole contabili derivanti dall’adozione del nuovo <a target="_blank" title="principio contabile nazionale OIC 34 Ricavi" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/18/ricavi-esercizio-prese-oic-34">principio contabile nazionale OIC 34 Ricavi</a>, e agli effetti delle modifiche ai principi contabili nazionali <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842773SOMM">OIC 16</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842766SOMM">OIC 31</a> derivanti, in particolare, dall’introduzione di una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Con D.M. 27 giugno 2025 il Ministero dell’Economia e delle finanze dettato le disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento alle regole contabili derivanti dall’adozione del nuovo principio contabile nazionale OIC 34 Ricavi, e agli effetti delle modifiche ai principi contabili nazionali OIC 16 e OIC 31 derivanti, in particolare, dall’introduzione di una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino.
OIC 24: pronte le disposizioni di coordinamento con IRES e IRAP
27/06/2025 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il D.M. 27 giugno 2025 contenente le disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> adottato dall’Organismo Italiano di Contabilità, gli aggiornamenti ai principi contabili <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842773SOMM">OIC 16</a> e <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842766SOMM">OIC 31</a>, pubblicati nel marzo del 2024, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 4" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000166349ART5">art.</a> <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 4" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000166349ART5">4</a>, comma 7-quinquies, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000166349SOMM">D.Lgs. n. 38/2005</a>. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il D.M. 27 giugno 2025 contenente le disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34 adottato dall’Organismo Italiano di Contabilità, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31, pubblicati nel marzo del 2024, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’art. 4, comma 7-quinquies, D.Lgs. n. 38/2005.
Emendamenti ai principi contabili OIC: quali sono gli impatti applicativi?
27/06/2025 - L’OIC ha posto in pubblica consultazione, fino al 31 luglio 2025, alcune proposte di emendamenti ai principi contabili. I principali cambiamenti riguardano gli OIC 13 (Rimanenze), 16 (Immobilizzazioni materiali) e 24 (Immobilizzazioni immateriali) in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita, l’OIC 21 (Partecipazioni) in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione e l’OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali) in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi. Altre modifiche intervengono sull’OIC 25 (Imposte sul reddito), relativamente alla contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta, e sull’OIC 31 (Fondi rischi ed oneri) in tema di attualizzazione dei fondi oneri. Quali sono le proposte? Quali effetti comportano? L’OIC ha posto in pubblica consultazione, fino al 31 luglio 2025, alcune proposte di emendamenti ai principi contabili. I principali cambiamenti riguardano gli OIC 13 (Rimanenze), 16 (Immobilizzazioni materiali) e 24 (Immobilizzazioni immateriali) in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita, l’OIC 21 (Partecipazioni) in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione e l’OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali) in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi. Altre modifiche intervengono sull’OIC 25 (Imposte sul reddito), relativamente alla contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta, e sull’OIC 31 (Fondi rischi ed oneri) in tema di attualizzazione dei fondi oneri. Quali sono le proposte? Quali effetti comportano?
Energia: il CdM ha approvato la legge delega su CCS, idrogeno ed emissioni di metano
30/06/2025 - Il Consiglio dei ministri ha approvato il 30 giugno 2025, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, lo schema di disegno di legge delega per la definizione di un quadro legislativo in materia di carbon capture and storage (CCS), idrogeno e riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico. Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio 2025-2027, punta a disciplinare in modo organico la filiera della cattura e stoccaggio della CO₂ , interviene sulla regolazione del settore idrogeno e dare attuazione al <a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento UE 20241787" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000966373SOMM">Regolamento UE 2024/1787</a> sulle emissioni di metano. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 30 giugno 2025, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, lo schema di disegno di legge delega per la definizione di un quadro legislativo in materia di carbon capture and storage (CCS), idrogeno e riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico. Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio 2025-2027, punta a disciplinare in modo organico la filiera della cattura e stoccaggio della CO₂ , interviene sulla regolazione del settore idrogeno e dare attuazione al Regolamento UE 2024/1787 sulle emissioni di metano.
Start-up e PMI innovative: come gestire le agevolazioni fiscali per gli investimenti
30/06/2025 - La disciplina relativa alle start-up e PMI innovative è stata oggetto di modifica prima attraverso la <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1622024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000971693SOMM">legge n. 162/2024</a> e poi attraverso la <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1932024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973791SOMM">legge n. 193/2024</a>. Con quest’ultimo intervento, entrato in vigore il 18 dicembre 2024, il Legislatore è intervenuto sia sui requisiti integranti lo status di start-up sia sul regime delle agevolazioni fiscali per gli investimenti nel capitale sociale di start-up e/o PMI innovative (previste dagli <a target="_blank" class="rich-legge" title="articoli 29" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000775415ART41">articoli 29</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="29-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000775415ART1191">29-bis</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 1792012" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000775415SOMM">D.L. n. 179/2012</a> in materia di start-up innovative e dell'<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 4" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000809081ART16">articolo 4</a>, commi 9, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 32015" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000809081SOMM">D.L. n. 3/2015</a> in tema di PMI innovative). Quattro sono i possibili scenari che si possono presentare dopo le modifiche normativi. Quali? La disciplina relativa alle start-up e PMI innovative è stata oggetto di modifica prima attraverso la legge n. 162/2024 e poi attraverso la legge n. 193/2024. Con quest’ultimo intervento, entrato in vigore il 18 dicembre 2024, il Legislatore è intervenuto sia sui requisiti integranti lo status di start-up sia sul regime delle agevolazioni fiscali per gli investimenti nel capitale sociale di start-up e/o PMI innovative (previste dagli articoli 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012 in materia di start-up innovative e dell'articolo 4, commi 9, del D.L. n. 3/2015 in tema di PMI innovative). Quattro sono i possibili scenari che si possono presentare dopo le modifiche normativi. Quali?
Credito d'imposta per incubatori e acceleratori certificati: come accedere
30/06/2025 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato di concerto con il MEF, il decreto che disciplina le modalità attuative del contributo in forma di credito d’imposta destinato a incubatori e acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative. Il beneficio consiste in un credito d’imposta pari all’8% della somma investita, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investano prevalentemente in startup innovative. Il limite massimo dell’investimento agevolabile è pari a 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta, a decorrere dal 2025, a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato di concerto con il MEF, il decreto che disciplina le modalità attuative del contributo in forma di credito d’imposta destinato a incubatori e acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative. Il beneficio consiste in un credito d’imposta pari all’8% della somma investita, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investano prevalentemente in startup innovative. Il limite massimo dell’investimento agevolabile è pari a 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta, a decorrere dal 2025, a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni.
Gestori della crisi e insolvenza: proroga al 30 settembre 2025 per seguire il corso di aggiornamento
30/06/2025 - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con l’informativa n. 101 del 30 giugno 2025 informa che il corso formativo on demand “Gestori della crisi e insolvenza delle imprese e professionisti indipendenti: corso di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco ex art. 356 CCII“, realizzato dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti, resterà disponibile per la fruizione fino al 30 settembre 2025. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con l’informativa n. 101 del 30 giugno 2025 informa che il corso formativo on demand “Gestori della crisi e insolvenza delle imprese e professionisti indipendenti: corso di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco ex art. 356 CCII“, realizzato dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti, resterà disponibile per la fruizione fino al 30 settembre 2025.
Prodotti ortofrutticoli: pubblicate le FAQ sulle norme di commercializzazione
30/06/2025 - Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato le FAQ relativamente alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli - <a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento delegato (UE) 20232429" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000952053SOMM">Regolamento delegato (UE) 2023/2429</a>. In particolare i prodotti classificati come ortofrutticoli che sono stati sottoposti a operazioni che vanno oltre il grado di mondatura o che non sono intatti devono recare obbligatoriamente l’indicazione del Paese d’origine da cui provengono. È possibile utilizzare l’indicazione di origine semplificata (“UE”, “Non UE” e “UE e non UE”) per un miscuglio che, nel corso dell’anno, contiene prodotti ortofrutticoli il cui approvvigionamento avviene da diversi Paesi sia UE. L’origine dei prodotti ortofrutticoli va sempre indicata (in maniera completa o semplificata) e deve corrispondere a quella dei prodotti contenuti nella singola confezione. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato le FAQ relativamente alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli - Regolamento delegato (UE) 2023/2429. In particolare i prodotti classificati come ortofrutticoli che sono stati sottoposti a operazioni che vanno oltre il grado di mondatura o che non sono intatti devono recare obbligatoriamente l’indicazione del Paese d’origine da cui provengono. È possibile utilizzare l’indicazione di origine semplificata (“UE”, “Non UE” e “UE e non UE”) per un miscuglio che, nel corso dell’anno, contiene prodotti ortofrutticoli il cui approvvigionamento avviene da diversi Paesi sia UE. L’origine dei prodotti ortofrutticoli va sempre indicata (in maniera completa o semplificata) e deve corrispondere a quella dei prodotti contenuti nella singola confezione.
Legge sullo Spazio: fondo per la space economy e norme sugli appalti
30/06/2025 - La <a target="_blank" title="legge italiana sullo Spazio" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/25/economia-spazio-regolamentato-accesso-spazio-extra-atmosferico-parte-operatori">legge italiana sullo Spazio</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 892025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000984867SOMM">legge n. 89/2025</a>) presenta alcune misure volte a rafforzare l'innovazione e la crescita dell’industria spaziale italiana. Tra queste, il fondo per space economy che, con una dote di 35 milioni di euro per l'anno 2025, sostiene l’innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell’economia dello spazio. Sono inoltre previste norme speciali per agevolare l’accesso di PMI e start-up innovative nelle procedure di appalto pubblico per le attività e le tecnologie spaziali. La legge italiana sullo Spazio (legge n. 89/2025) presenta alcune misure volte a rafforzare l'innovazione e la crescita dell’industria spaziale italiana. Tra queste, il fondo per space economy che, con una dote di 35 milioni di euro per l'anno 2025, sostiene l’innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell’economia dello spazio. Sono inoltre previste norme speciali per agevolare l’accesso di PMI e start-up innovative nelle procedure di appalto pubblico per le attività e le tecnologie spaziali.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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