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Quotidiano Giuridico

Maternità e NASPI: quando l'onere spetta all'INPS e non al Comune

09/02/2026 - I chiarimenti sulla ripartizione dell'onere economico dell'indennità di maternità per il personale della PA assunto a tempo determinato (Trib. Torino, sentenza n. 763/2026)

Iscrizione a ruolo dell'ufficiale giudiziario anche senza contributo unificato

09/02/2026 - La cancelleria procederà poi in seguito alla riscossione del contributo nei confronti del soggetto obbligato al pagamento (DAG, Circolare 22 gennaio 2026)

Dieci domande sulle modalità applicative della nuova trascrizione dell'accettazione tacita di eredità ex art. 2648 c.c.

09/02/2026 -

Il testo analizza la neo introdotta trascrizione dell’accettazione tacita di eredità sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, in seguito alla modifica dell’art. 2648 c.c., che consente di evitare la procedura di accertamento giudiziale della qualità di erede, difficilmente compatibile con i tempi della pubblicità immobiliare. Vengono prese in considerazione le principali questioni applicative che si pongono all’interprete e, soprattutto, all’operatore del diritto, chiamato ad applicare la nuova modalità di trascrizione dell’accettazione tacita di eredità.

IPSOA Quotidiano

Niscemi: prorogare adempimenti e versamenti tributari e contributivi

09/02/2026 - Con una lettera del 9 febbraio 2026, il CNDCEC ha chiesto di disporre per il comune di Niscemi una congrua proroga dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi in scadenza nel primo semestre 2026. Alla luce del carattere eccezionale e imprevedibile del grave evento franoso e delle conseguenti estreme difficoltà ancora in atto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiesto che siano assunti, con estrema urgenza, i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nel primo semestre 2026. Con una lettera del 9 febbraio 2026, il CNDCEC ha chiesto di disporre per il comune di Niscemi una congrua proroga dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi in scadenza nel primo semestre 2026. Alla luce del carattere eccezionale e imprevedibile del grave evento franoso e delle conseguenti estreme difficoltà ancora in atto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiesto che siano assunti, con estrema urgenza, i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nel primo semestre 2026.

Trattenute della CER sugli importi erogati dal GSE agli associati: in quali casi

09/02/2026 - Con la risposta a interpello n. 22 del 9 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trattenuta operata sugli importi erogati dal GSE da riversare agli associati in base al mandato senza rappresentanza, al fine di coprire la quota dei maggiori costi di gestione, viene effettuata solo nell'ipotesi in cui «le quote associative annuali, di per sé, oppure altre eventuali entrate istituzionali non consentano di mantenere l'equilibrio economico­finanziario dell'Associazione». La trattenuta che sotto il profilo finanziario produce effetti analoghi a quelli che si avrebbero se gli importi erogati dal GSE fossero integralmente riversati agli associati e, successivamente, richiesto loro il conguaglio della quota annuale, non comporta per gli associati l'attribuzione di alcun bene o servizio aggiuntivo, né di particolari privilegi. Con la risposta a interpello n. 22 del 9 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trattenuta operata sugli importi erogati dal GSE da riversare agli associati in base al mandato senza rappresentanza, al fine di coprire la quota dei maggiori costi di gestione, viene effettuata solo nell'ipotesi in cui «le quote associative annuali, di per sé, oppure altre eventuali entrate istituzionali non consentano di mantenere l'equilibrio economico­finanziario dell'Associazione». La trattenuta che sotto il profilo finanziario produce effetti analoghi a quelli che si avrebbero se gli importi erogati dal GSE fossero integralmente riversati agli associati e, successivamente, richiesto loro il conguaglio della quota annuale, non comporta per gli associati l'attribuzione di alcun bene o servizio aggiuntivo, né di particolari privilegi.

Quando conviene il riallineamento di valori nel conferimento d'azienda

09/02/2026 - In caso di conferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda la società conferitaria può optare per il riallineamento dei valori fiscali a quelli economici, versando, in unica soluzione, un’imposta sostitutiva ai fini IRES e IRAP pari al 21% dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta. La convenienza dell’opzione dipende dai beni oggetto di riallineamento e dalla durata del relativo periodo di ammortamento. Come valutarla? In caso di conferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda la società conferitaria può optare per il riallineamento dei valori fiscali a quelli economici, versando, in unica soluzione, un’imposta sostitutiva ai fini IRES e IRAP pari al 21% dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta. La convenienza dell’opzione dipende dai beni oggetto di riallineamento e dalla durata del relativo periodo di ammortamento. Come valutarla?

Contributi INPGI giornalisti: minimali e massimali 2026

09/02/2026 - Arriva dall’INPGI la circolare n. 3 del 2026, con cui l’Istituto rende noti i minimali e massimali retributivi e contributivi per il 2026 di riferimento per i giornalisti liberi professionisti. L’Istituto ricorda inoltre che i giornalisti iscritti sono tenuti ogni anno a trasmettere all’INPGI la comunicazione reddituale per il periodo d’imposta 2025, entro il prossimo 30 settembre 2026. Arriva dall’INPGI la circolare n. 3 del 2026, con cui l’Istituto rende noti i minimali e massimali retributivi e contributivi per il 2026 di riferimento per i giornalisti liberi professionisti. L’Istituto ricorda inoltre che i giornalisti iscritti sono tenuti ogni anno a trasmettere all’INPGI la comunicazione reddituale per il periodo d’imposta 2025, entro il prossimo 30 settembre 2026.

Artigiani e commercianti: contributi e massimali 2026

09/02/2026 - L’INPS ha pubblicato la circolare n. 16 del 2026 con cui fornisce i valori aggiornati degli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2026, determinati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Sono così determinate le aliquote da applicare sul reddito minimale, l’importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali. L’INPS ha pubblicato la circolare n. 16 del 2026 con cui fornisce i valori aggiornati degli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2026, determinati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Sono così determinate le aliquote da applicare sul reddito minimale, l’importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.

Liberi professionisti: ricongiunzione tra Gestione separata ed enti di previdenza

09/02/2026 - Con la circolare n. 15 del 2026 l’INPS interviene in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi tra la Gestione separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti, superando il precedente orientamento amministrativo ed allineandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. Il documento chiarisce l’applicabilità della legge n. 45/1990 alle operazioni di ricongiunzione sia in uscita dalla Gestione separata verso le casse professionali, sia in entrata verso la Gestione separata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa. Con la circolare n. 15 del 2026 l’INPS interviene in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi tra la Gestione separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti, superando il precedente orientamento amministrativo ed allineandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. Il documento chiarisce l’applicabilità della legge n. 45/1990 alle operazioni di ricongiunzione sia in uscita dalla Gestione separata verso le casse professionali, sia in entrata verso la Gestione separata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.

Derivazione rafforzata: applicazione dell'OIC 34 anche per l'acquirente

05/02/2026 - La Norma di comportamento AIDC n. 234 chiarisce che il principio di derivazione rafforzata si applica anche ai casi non disciplinati espressamente dagli OIC, purché la soluzione adottata rispetti i postulati dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 11" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000862131SOMM">OIC 11</a>. L’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a>, pur rivolto al venditore per la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, può essere utilizzato anche dall’acquirente per l’analisi e l’allocazione dei costi, anche se ciò non produce rilevazioni simmetriche. In assenza di un principio specifico per l’acquirente, l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 11" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000862131SOMM">OIC 11</a> consente di definire politiche contabili autonome basate su analogia, postulati di bilancio e, se necessario, principi IFRS coerenti. Fiscalmente, tali politiche sono valide ai fini della derivazione rafforzata se correttamente applicate. Le asimmetrie tra venditore e acquirente non ostacolano il riconoscimento fiscale, salvo generare effetti distorsivi come doppia deduzione o doppia tassazione. La Norma di comportamento AIDC n. 234 chiarisce che il principio di derivazione rafforzata si applica anche ai casi non disciplinati espressamente dagli OIC, purché la soluzione adottata rispetti i postulati dell’OIC 11. L’OIC 34, pur rivolto al venditore per la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, può essere utilizzato anche dall’acquirente per l’analisi e l’allocazione dei costi, anche se ciò non produce rilevazioni simmetriche. In assenza di un principio specifico per l’acquirente, l’OIC 11 consente di definire politiche contabili autonome basate su analogia, postulati di bilancio e, se necessario, principi IFRS coerenti. Fiscalmente, tali politiche sono valide ai fini della derivazione rafforzata se correttamente applicate. Le asimmetrie tra venditore e acquirente non ostacolano il riconoscimento fiscale, salvo generare effetti distorsivi come doppia deduzione o doppia tassazione.

L'OIC 34 si applica anche all'acquirente

05/02/2026 - Secondo la <a target="_blank" title="Norma di Comportamento n. 234" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/05/derivazione-rafforzata-applicazione-oic-34-acquirente">Norma di Comportamento n. 234</a> dell’AIDC, quanto previsto dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> in relazione alla rilevazione dei ricavi da parte del cedente o prestatore, essendo volto al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali, può essere esteso, applicando opportune cautele, anche all’acquirente dei beni e servizi, pur in assenza di una perfetta simmetria nelle relative rilevazioni contabili. Vediamo come. Secondo la Norma di Comportamento n. 234 dell’AIDC, quanto previsto dall’OIC 34 in relazione alla rilevazione dei ricavi da parte del cedente o prestatore, essendo volto al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali, può essere esteso, applicando opportune cautele, anche all’acquirente dei beni e servizi, pur in assenza di una perfetta simmetria nelle relative rilevazioni contabili. Vediamo come.

Assirevi, Documento di Ricerca n. 251R (Revised)

05/02/2026 - Le attestazioni della Direzione. Le attestazioni della Direzione.

Filiera del grano duro: in arrivo 10 milioni di euro

09/02/2026 - Il decreto del 30 ottobre 2025 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, disciplina criteri e modalità di utilizzo dei 10 milioni di euro destinati alla filiera del grano duro. Le misure mirano a rafforzare l’aggregazione dei produttori, valorizzare i contratti di filiera cerealicoli, migliorare la qualità tramite sementi certificate e sostenere investimenti in tracciabilità e certificazione. Possono richiedere l’aiuto le imprese agricole che, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, abbiano sottoscritto contratti di filiera o impegni triennali, anche tramite cooperative o OP. L’aiuto massimo è di 100 euro/ha, riconosciuto fino a 50 ettari e nel limite di 50.000 euro in tre esercizi finanziari, nel rispetto del regime “de minimis” agricolo. L’erogazione avviene previa verifica dei requisiti da parte del soggetto gestore. Le domande saranno presentate tramite applicativo SIAN secondo istruzioni operative emanate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il decreto del 30 ottobre 2025 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, disciplina criteri e modalità di utilizzo dei 10 milioni di euro destinati alla filiera del grano duro. Le misure mirano a rafforzare l’aggregazione dei produttori, valorizzare i contratti di filiera cerealicoli, migliorare la qualità tramite sementi certificate e sostenere investimenti in tracciabilità e certificazione. Possono richiedere l’aiuto le imprese agricole che, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, abbiano sottoscritto contratti di filiera o impegni triennali, anche tramite cooperative o OP. L’aiuto massimo è di 100 euro/ha, riconosciuto fino a 50 ettari e nel limite di 50.000 euro in tre esercizi finanziari, nel rispetto del regime “de minimis” agricolo. L’erogazione avviene previa verifica dei requisiti da parte del soggetto gestore. Le domande saranno presentate tramite applicativo SIAN secondo istruzioni operative emanate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Eliminazione barriere architettoniche: quale agevolazione disponibile nel 2026?

09/02/2026 - A meno di future proroghe, con il 2025, è terminato il periodo di validità del bonus barriere architettoniche, la detrazione IRPEF e IRES del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, in alternativa, le persone fisiche possono fruire del bonus ristrutturazioni, confermato dalla <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/31/legge-bilancio-2026-novita-professionisti-imprese">legge di Bilancio 2026</a> al 50% o al 36%. Per le imprese, invece, sono disponibili i contributi a fondo perduto messi a disposizione dall’INAIL ma, a differenza del bonus barriere architettoniche che non richiede la presenza di un disabile nell’immobile, gli incentivi INAIL sono “vincolati” all’assunzione o al reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro. Quanto si risparmia? A meno di future proroghe, con il 2025, è terminato il periodo di validità del bonus barriere architettoniche, la detrazione IRPEF e IRES del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, in alternativa, le persone fisiche possono fruire del bonus ristrutturazioni, confermato dalla legge di Bilancio 2026 al 50% o al 36%. Per le imprese, invece, sono disponibili i contributi a fondo perduto messi a disposizione dall’INAIL ma, a differenza del bonus barriere architettoniche che non richiede la presenza di un disabile nell’immobile, gli incentivi INAIL sono “vincolati” all’assunzione o al reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro. Quanto si risparmia?

Fondo sovranità alimentare 2025‑2026: in GU criteri e modalità di utilizzo delle risorse

06/02/2026 - Il decreto del 19 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 2026, disciplina criteri e modalità di utilizzo del Fondo per la sovranità alimentare per gli anni 2025 e 2026. L’intervento sostiene le filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero, dell’orzo e delle carni bovine legate alla linea “vacca‑vitello”, nonché delle carni SQNZ e IGP. Il decreto definisce le regole per la concessione degli aiuti, le procedure di accesso e i controlli sul rispetto dei limiti massimi. Per ciascun anno sono stanziati 23,75 milioni di euro, ripartiti tra le filiere secondo importi predeterminati. I beneficiari devono presentare domanda al soggetto gestore tramite il relativo portale, secondo modalità che saranno indicate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il decreto del 19 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 2026, disciplina criteri e modalità di utilizzo del Fondo per la sovranità alimentare per gli anni 2025 e 2026. L’intervento sostiene le filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero, dell’orzo e delle carni bovine legate alla linea “vacca‑vitello”, nonché delle carni SQNZ e IGP. Il decreto definisce le regole per la concessione degli aiuti, le procedure di accesso e i controlli sul rispetto dei limiti massimi. Per ciascun anno sono stanziati 23,75 milioni di euro, ripartiti tra le filiere secondo importi predeterminati. I beneficiari devono presentare domanda al soggetto gestore tramite il relativo portale, secondo modalità che saranno indicate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Giovane agricoltore: modifiche ai requisiti richiesti per la qualifica

09/02/2026 - Il decreto 22 dicembre 2025 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2026, modifica il decreto 23 dicembre 2022 in materia di requisiti per la definizione di giovane agricoltore. La principale novità riguarda il requisito formativo o professionale: è ora sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado accompagnato da un corso di almeno 150 ore con esame finale su temi agroalimentari, ambientali o sociali, oppure un’esperienza lavorativa triennale documentata da almeno 104 giornate annue di iscrizione previdenziale agricola, oppure la partecipazione con esito positivo a interventi di cooperazione per il ricambio generazionale. Viene inoltre ridefinita la tempistica per la presentazione dei requisiti all’organismo pagatore, fissata al 30 settembre dell’anno di domanda per i requisiti specifici del giovane agricoltore. L’assenza di uno solo dei requisiti comporta l’inammissibilità della domanda. Le modifiche si applicano a partire dalla domanda 2026. Il decreto 22 dicembre 2025 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2026, modifica il decreto 23 dicembre 2022 in materia di requisiti per la definizione di giovane agricoltore. La principale novità riguarda il requisito formativo o professionale: è ora sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado accompagnato da un corso di almeno 150 ore con esame finale su temi agroalimentari, ambientali o sociali, oppure un’esperienza lavorativa triennale documentata da almeno 104 giornate annue di iscrizione previdenziale agricola, oppure la partecipazione con esito positivo a interventi di cooperazione per il ricambio generazionale. Viene inoltre ridefinita la tempistica per la presentazione dei requisiti all’organismo pagatore, fissata al 30 settembre dell’anno di domanda per i requisiti specifici del giovane agricoltore. L’assenza di uno solo dei requisiti comporta l’inammissibilità della domanda. Le modifiche si applicano a partire dalla domanda 2026.

Indicazioni per l'avvio del nuovo Sistema SUAP

09/02/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’avviso del 9 febbraio 2026, ha comunicato l’avvio della fase conclusiva del processo di adeguamento del Sistema SUAP alle nuove specifiche tecniche introdotte dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="dPR 1602010" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000741620SOMM">dPR 160/2010</a> e aggiornate dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto del 26 settembre 2023" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000953283SOMM">decreto del 26 settembre 2023</a>. Tutti i SUAP, gli uffici comunali, le piattaforme regionali e le amministrazioni terze devono dotarsi di sistemi informatici conformi entro il 26 febbraio 2026, termine che riguarda esclusivamente l’adeguamento tecnico e non l’avvio operativo del nuovo Sistema, che richiederà ulteriori attività. Tra gli adempimenti da completare rientra la verifica di conformità delle componenti informatiche, per la quale Regioni e fornitori, tramite una PA sponsor, devono richiedere al Ministero l’accreditamento delle piattaforme, necessario per garantire l’interoperabilità e la continuità dei procedimenti SUAP. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’avviso del 9 febbraio 2026, ha comunicato l’avvio della fase conclusiva del processo di adeguamento del Sistema SUAP alle nuove specifiche tecniche introdotte dal dPR 160/2010 e aggiornate dal decreto del 26 settembre 2023. Tutti i SUAP, gli uffici comunali, le piattaforme regionali e le amministrazioni terze devono dotarsi di sistemi informatici conformi entro il 26 febbraio 2026, termine che riguarda esclusivamente l’adeguamento tecnico e non l’avvio operativo del nuovo Sistema, che richiederà ulteriori attività. Tra gli adempimenti da completare rientra la verifica di conformità delle componenti informatiche, per la quale Regioni e fornitori, tramite una PA sponsor, devono richiedere al Ministero l’accreditamento delle piattaforme, necessario per garantire l’interoperabilità e la continuità dei procedimenti SUAP.

Semplificazione ESRS: le osservazioni di Assonime sulla revisione EFRAG

09/02/2026 - Assonime, con il Position Paper n. 1/2026 pubblicato il 9 febbraio 2026, analizza il parere tecnico diffuso da EFRAG nel dicembre 2025 sulla semplificazione degli ESRS, in vista dell’adozione dell’Atto Delegato da parte della Commissione europea. Pur riconoscendo alcuni miglioramenti, Assonime ritiene che la revisione non risolva criticità rilevanti. La prima riguarda l’introduzione del principio di fair presentation, non previsto dalla normativa primaria e difficilmente applicabile in un contesto basato sulla doppia materialità e su un approccio multi‑stakeholder, con il rischio di ampliare responsabilità e oneri informativi. Assonime propone tre alternative: eliminare temporaneamente il principio, privilegiare i “primary users” nell’analisi di materialità o limitarne l’applicazione ai soli “primary users”. La seconda criticità riguarda l’obbligo di comunicare gli effetti finanziari attesi, ritenuto prematuro e rischioso; Assonime propone quindi di renderlo volontario fino allo sviluppo di metodologie affidabili. Il documento mira complessivamente a rafforzare la semplificazione degli ESRS. Assonime, con il Position Paper n. 1/2026 pubblicato il 9 febbraio 2026, analizza il parere tecnico diffuso da EFRAG nel dicembre 2025 sulla semplificazione degli ESRS, in vista dell’adozione dell’Atto Delegato da parte della Commissione europea. Pur riconoscendo alcuni miglioramenti, Assonime ritiene che la revisione non risolva criticità rilevanti. La prima riguarda l’introduzione del principio di fair presentation, non previsto dalla normativa primaria e difficilmente applicabile in un contesto basato sulla doppia materialità e su un approccio multi‑stakeholder, con il rischio di ampliare responsabilità e oneri informativi. Assonime propone tre alternative: eliminare temporaneamente il principio, privilegiare i “primary users” nell’analisi di materialità o limitarne l’applicazione ai soli “primary users”. La seconda criticità riguarda l’obbligo di comunicare gli effetti finanziari attesi, ritenuto prematuro e rischioso; Assonime propone quindi di renderlo volontario fino allo sviluppo di metodologie affidabili. Il documento mira complessivamente a rafforzare la semplificazione degli ESRS.

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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